<

R.D.L. 20-06-1935, n. 1071 Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore.

Preambolo

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 1

E' abolita la distinzione fra i regi istituti di istruzione superiore di cui alla tabella A annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore e quelli di cui alla tabella B annessa al testo unico medesimo.

I contributi delle province, dei comuni e dei consigli provinciali della economia corporativa, stabiliti in base alle convenzioni per il mantenimento dei suddetti istituti di cui alla tabella B, anche nel caso che esse convenzioni siano state stipulate e non ancora approvate come pure nel caso che siano scadute e non ancora rinnovate, sono consolidati nella misura fissata nelle convenzioni medesime, e sono devoluti allo Stato. I professori di ruolo in essi istituti sono a carico dello Stato.

Con successivi decreti reali, su proposta del ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello delle finanze, saranno determinati per gli istituti medesimi:

a) le facoltà e le scuole di cui è costituito ciascun istituto;

b) il ruolo organico dei professori per ciascuna facoltà e scuola;

c) il contributo che lo Stato potrà corrispondere per il funzionamento di ciascun istituto, pari alla differenza fra l'ammontare dei contributi dello Stato e degli enti, giusta le anzidette convenzioni per il mantenimento di ciascun istituto, e l'ammontare della spesa per il relativo ruolo organico dei professori;

d) la decorrenza del nuovo ordinamento per quanto si attiene alle disposizioni del presente articolo.

Con gli stessi decreti reali saranno stabilite le opportune disposizioni circa l'onere della quiescenza per i professori dei regi istituti superiori di ingegneria di Torino e di Genova.

Rimangono fermi gli obblighi degli altri enti e dei privati in favore degli istituti, quali risultano in base alle vigenti convenzioni. Rimangono altresì ferme le particolari convenzioni per il mantenimento di posti di professore in aggiunta ai ruoli organici, dovendo per tali posti applicarsi il secondo comma dell'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Ai sensi e per gli effetti del presente articolo sono da considerare, per i regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, i contributi cui gli enti sono obbligati giusta l'art. 297 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi il servizio di professore già prestato nei regi istituti di cui alla tabella B annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore sarà considerato come se fosse stato prestato nei regi istituti di cui alla tabella A annessa al testo unico medesimo. Rimangono a carico degli istituti gli assegni personali che siano stati eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, del regio decreto 30 settembre 1923-I, n. 2102, e dell'art. 102, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 2

Agli effetti del conseguimento della laurea o del diploma presso le facoltà degli istituti d'istruzione superiore sono necessari l'inscrizione, la frequenza e l'esame in un determinato numero d'insegnamenti.

Gli insegnamenti si distinguono in fondamentali e complementari.

Gli insegnamenti fondamentali sono obbligatori per il conseguimento della laurea o diploma. Lo studente dovrà inoltre scegliere, fra gli insegnamenti complementari, almeno quanti ne occorrono per completare il numero degli insegnamenti richiesto per il conseguimento della laurea o del diploma.

Art. 3

I posti di professore di ruolo di ciascuna facoltà sono riservati, per almeno due terzi, agli insegnamenti fondamentali; gli altri posti possono essere assegnati anche ad insegnamenti complementari.

Art. 4

Con decreti reali, da emanarsi su proposta del ministro per l'educazione nazionale, sarà determinato, in rapporto alle singole lauree o diplomi;

a) l'elenco degli insegnamenti fondamentali;

b) il numero massimo degli insegnamenti complementari che potranno essere stabiliti negli statuti in aggiunta agli insegnamenti fondamentali;

c) il numero complessivo degli insegnamenti necessario per il conseguimento della laurea o del diploma.

Con gli stessi decreti reali, potranno essere determinati l'ordine e le modalità con cui taluni insegnamenti dovranno essere impartiti, e potrà esser modificato il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alle facoltà. Essi decreti conterranno inoltre disposizioni per la revisione degli insegnamenti stabiliti negli statuti, per la condizione dei professori di ruolo in relazione ai mutamenti nei ruoli organici e nelle discipline d'insegnamento, e infine per quanto riguarda l'entrata in vigore del nuovo ordinamento didattico.

Occorrerà il concerto col ministro per le finanze in quanto si tratti di modificare il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alle facoltà e di stabilire norme per la condizione dei professori di ruolo in relazione ai mutamenti nei ruoli organici e nelle discipline d'insegnamento.

Art. 5 [1]

Per i posti di ruolo che si rendono disponibili entro il 31 dicembre di ciascun anno il ministro decide, su proposta formulata dai rettori o direttori degli istituti d'istruzione superiore, sentita la facoltà interessata, a quali insegnamenti essi posti debbano assegnarsi. Può tuttavia il ministro decidere al riguardo di propria iniziativa.

Analogamente il ministro decide se i posti medesimi debbano coprirsi per trasferimento o per concorso, salvi i casi di nomina eccezionale o di riammissione in servizio, di cui rispettivamente agli articoli 81 e 109 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, e salvi i casi di nomina in dipendenza dalla inclusione nelle terre dei concorsi espletati.

[2]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 5, D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 238, per quanto concerne la facoltà attribuita al Ministro della pubblica istruzione di sostituire la propria iniziativa a quella delle Autorità accademiche.

2 Comma abrogato dall'art. 4, comma c. 1, D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 238.

Art. 6 [1]

Il ministro, qualora decida che un posto di ruolo per un determinato insegnamento debba coprirsi mediante trasferimento, dispone che la facoltà interessata designi una terna nella quale possono essere inclusi soltanto:

a) professori di ruolo dello stesso insegnamento;

b) professori ordinari, titolari di altro insegnamento;

c) professori straordinari, titolari di altro insegnamento, quando in esso sia compreso quello cui trattasi di provvedere, ovvero quando abbiano tenuto per tre anni l'incarico o siano riusciti vincitori di un concorso per l'insegnamento medesimo;

d) professori nella condizione di cui all'art. 98, primo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Il rettore o direttore trasmette col proprio parere la terna al ministro, il quale può disporre il trasferimento, scegliendo nella terna il professore da trasferire, ovvero non dar corso al trasferimento.

Può inoltre il ministro, quando lo ritenga necessario nell'interesse della educazione nazionale e degli studi, disporre il trasferimento di propria iniziativa.

I trasferimenti di cui ai precedenti commi sono disposti previo il consenso dei professori interessati.

Con decreto reale, da emanarsi su proposta del ministro per l'educazione nazionale, sentito il consiglio dei ministri, possono essere trasferiti o comandati ad altro istituto della stessa o di diversa sede, anche per insegnamento diverso dal proprio ed eventualmente non previsto dallo statuto, quei professori di ruolo dei regi istituti d'istruzione superiore, la cui permanenza nell'istituto al quale appartengono si ravvisi comunque incompatibile. Contro il provvedimento non è ammesso alcun gravame, né in via amministrativa né in via giurisdizionale.

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 5, D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 238, per quanto concerne la facoltà attribuita al Ministro della pubblica istruzione di sostituire la propria iniziativa a quella delle Autorità accademiche.

Art. 7 [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 4, comma c. 1, D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 238.

Art. 8 [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 4, comma c. 1, D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 238.

Art. 9 [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 5, D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 238, per quanto concerne la facoltà attribuita al Ministro della pubblica istruzione di sostituire la propria iniziativa a quella delle Autorità accademiche e, successivamente, dall'art. 7, comma c. 1, L. 24 febbraio 1967, n. 62.

Art. 10 [1]

Per gli istituti d'istruzione superiore liberi restano riservate alle autorità accademiche le iniziative per quanto riguarda l'assegnazione dei posti di professore di ruolo agli insegnamenti e il modo di coprirli, le chiamate per trasferimento o per nuova nomina e il conferimento degli incarichi di insegnamento, spettando in ogni caso al ministro di decidere sulle iniziative medesime. Può tuttavia il ministro decidere di propria iniziativa, quando lo ritenga necessario nell'interesse della educazione nazionale e degli studi.

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 5, D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 238, per quanto concerne la facoltà attribuita al Ministro della pubblica istruzione di sostituire la propria iniziativa a quella delle Autorità accademiche.

Art. 11

L'abilitazione alla libera docenza può essere concessa soltanto per quelle materie alle quali corrispondano insegnamenti costitutivi delle facoltà.

Il ministro determina annualmente per quali delle suddette materie l'abilitazione alla libera docenza potrà essere concessa, nonché per ciascuna materia, il numero massimo dei nuovi liberi docenti.

All'abilitazione possono aspirare soltanto coloro che abbiano conseguito la laurea da almeno cinque anni alla data stabilita per la presentazione della domanda.

Potrà prescindersi da tale condizione, come pure dal possesso della laurea secondo è previsto nel primo comma, lettera a, dell'art. 118 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, solo quando trattisi di studiosi che abbiano superato quarant'anni di età.

Il ministro può, in casi eccezionali, a suo insindacabile giudizio, ammettere al conseguimento della libera docenza persone che non siano in possesso dei requisiti suindicati quando esse abbiano già esplicato notevole attività nel campo degli studi o dell'insegnamento.

La commissione giudicatrice è composta di almeno cinque professori o cultori della materia nominati dal ministro. Essa comunica al ministro le sue conclusioni.

Solo i candidati giudicati più meritevoli, entro il numero stabilito per ciascuna materia, possono ottenere l'abilitazione alla libera docenza.

Il ministro approva gli atti della commissione quando li ritenga conformi alla legge e alle esigenze e alle condizioni della educazione nazionale e degli studi, li annulla in caso contrario. La decisione del ministro è insindacabile nel merito.

Le funzioni di giudice disciplinare per i liberi docenti sono esercitate dalla corte di disciplina di cui all'art. 89 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 12

I posti di ruolo di aiuto e di assistente ordinario sono conferiti in seguito a concorso per esami bandito dal ministro.

Gli istituti comunicano all'uopo ogni anno l'elenco dei posti vacanti per i singoli insegnamenti.

Dispone il ministro, ove occorra, il raggruppamento dei posti, in base all'affinità degli insegnamenti, e stabilisce per ciascun gruppo le lauree o diplomi per l'ammissione al concorso.

I concorsi sono banditi relativamente a ciascun gruppo per il doppio dei posti in esso compresi.

Per l'ammissione a concorsi occorre non aver superato trent'anni di età alla data di presentazione della domanda. Tale limite di età è prorogabile per un periodo uguale al servizio eventualmente prestato come aiuto o come assistente ordinario, salve le disposizioni generali per cui sono prorogati i limiti di età.

Art. 13

La commissione giudicatrice dei concorsi per i posti di aiuto e assistente ordinario è composta di almeno cinque professori o cultori della materia cui si riferisce il concorso, ed è nominata dal ministro.

Gli esami consistono in una prova scritta ed in una prova orale, la quale può eventualmente essere integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici e grafici. I candidati dovranno inoltre dimostrare buona conoscenza di almeno una lingua straniera oltre la lingua francese, così da intendere correntemente un'opera scritta in quella lingua per le materie cui il concorso si riferisce. Coloro che sono giudicati più meritevoli, entro il numero dei posti messi a concorso, sono inclusi in ordine alfabetico nell'elenco dei vincitori.

Quando gli atti del concorso siano stati approvati dal ministro, i vincitori possono ottenere la nomina così ai posti messi a concorso come ad altri posti per gl'insegnamenti cui il concorso si riferisce, previa proposta del professore ufficiale della materia, entro un biennio dalla data di approvazione degli atti medesimi.

Le spese per la commissione giudicatrice sono a carico degli istituti per conto dei quali è bandito il concorso: a tal uopo ogni istituto rimborsa allo Stato una somma corrispondente al totale della spesa diviso per il numero dei posti rispetto ai quali i vari istituti erano interessati al concorso medesimo, e in ragione del numero dei posti per cui è interessato ciascun istituto.

Art. 14

Gli aiuti e gli assistenti ordinari sono nominati per la durata dell'anno accademico, ma essi s'intendono tacitamente confermati di anno in anno, salvo preavviso di mancata conferma da comunicarsi ad essi dal rettore o direttore dell'istituto, su richiesta del professore ufficiale della materia, non oltre il mese di luglio.

E' in facoltà del ministro chiedere la motivazione della richiesta di mancata conferma e decidere se la richiesta debba o no aver corso. Tale decisione del ministro è insindacabile nel merito.

Gli aiuti e gli assistenti ordinari hanno diritto, a carico del bilancio dell'istituto, ad un trattamento economico uguale a quello stabilito in via transitoria per gli aiuti e assistenti a carico dello Stato.

Presso ogni istituto d'istruzione superiore è costituito un fondo per la concessione di premi di operosità scientifica in favore degli aiuti e degli assistenti ordinari. Al fondo è assegnato, avuto riguardo alle possibilità del bilancio dell'istituto, un contributo annuo determinato dal consiglio di amministrazione, il quale può anche destinare a tale scopo, in tutto o in parte, il provento delle quote delle sopratasse per esami eventualmente devolute al bilancio dell'istituto stesso.

Art. 15

Presso gli istituti superiori di magistero, oltre i diplomi di cui all'art. 213 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, può conseguirsi un diploma di lingue e letterature straniere, dopo un corso di studio di durata eguale a quella richiesta pel conseguimento dei diplomi indicati alle lettere a e b dell'articolo stesso.

Con successivo decreto reale saranno stabilite le norme per l'ordinamento degli studi relativi.

Agli esami di concorso per l'ammissione agli istituti anzidetti possono anche partecipare, soltanto per l'iscrizione al corso pel diploma di lingue e letterature straniere, le alunne che hanno regolarmente frequentato tutti i corsi prescritti e superato gli esami di licenza presso la scuola civica "Regina Margherita" di Genova o presso la scuola civica "Alessandro Manzoni" di Milano, al qual uopo i programmi degli esami stessi di licenza dovranno essere approvati dal ministro e la commissione giudicatrice dovrà essere presieduta da un commissario del ministro.

Art. 16 [1]

La giurisdizione disciplinare sugli studenti spetta al rettore o direttore, al senato accademico ed ai consigli di facoltà o scuola, e si esercita anche per fatti compiuti dagli studenti fuori della cerchia dei locali e stabilimenti universitari, quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.

Le sanzioni che possono applicarsi, al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono le seguenti:

a) ammonizione;

b) interdizione temporanea da uno o più corsi;

c) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni;

d) esclusione temporanea dall'università con conseguente perdita delle sessioni di esami.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal rettore o direttore, sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere b e c spetta al consiglio della facoltà o scuola, in seguito a relazione del rettore o direttore. Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del consiglio di facoltà o scuola, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal consiglio. Contro la deliberazione del consiglio di facoltà o scuola lo studente può appellarsi al senato accademico.

L'applicazione della sanzione di cui alla lettera d e anche di quelle di cui alle lettere b e c, quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse facoltà o scuole, è fatta dal senato accademico in seguito a relazione del rettore o direttore, con l'osservanza delle norme e dei termini stabiliti al comma quarto del presente articolo, relativamente alla comunicazione da farsi allo studente.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal rettore o direttore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere b, c e d viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; della applicazione della sanzione di cui alla lettera d viene inoltre data comunicazione a tutti gli istituti d'istruzione superiore del regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altro istituto sono integralmente applicate nell'istituto ove lo studente si trasferisca o chieda di essere inscritto.

Il ministro può in ogni caso sostituirsi alle autorità accademiche nella determinazione e applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, e può modificare la deliberazione presa in materia dalle autorità stesse.

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 5, D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 238, per quanto concerne la facoltà attribuita al Ministro della pubblica istruzione di sostituire la propria iniziativa a quella delle Autorità accademiche.

Art. 17

Le norme concernenti la devoluzione del provento sopratasse di esame sono determinate per decreto reale, su proposta del ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze.

Art. 18

Ai componenti le commissioni giudicatrici degli esami di Stato è corrisposto un compenso di lire 200 per il primo gruppo di candidati esaminati, sino a venti, ed un compenso di lire 5 per ogni candidato esaminato oltre i venti.

Oltre tale compenso, sono corrisposti ai componenti che non risiedono nel luogo ove si tengono le adunanze, l'indennità di missione e il rimborso delle spese a norma del regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni. Agli estranei all'amministrazione competono le indennità stabilite per gli impiegati del grado 6°. L'indennità di missione di cui al presente comma è soggetta alle riduzioni stabilite dai regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Le presenti disposizioni sostituiscono quelle di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 175 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

L'art. 17 del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale, approvato con regio decreto 14 ottobre 1932-X, n. 1366, è abrogato.

Art. 19

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto o con esse incompatibili.

Le disposizioni vigenti anteriormente alla data del presente decreto sono tuttavia da applicarsi per la procedura relativa al giudizio dei concorsi banditi anteriormente alla data medesima, per la procedura relativa al conferimento dell'abilitazione alla libera docenza nella sessione dell'anno 1935, ed inoltre per la procedura relativa alle nomine degli aiuti e assistenti ordinari, per cui i rettori e direttori degli istituti d'istruzione superiore abbiano bandito i concorsi anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 20

Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

[torna all'inizio]