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Legge 22-12-1986, n. 910 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1

1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1987 resta determinato in termini di competenza in lire 177.830 miliardi, comprese lire 22.343 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi e lire 10.564 miliardi relativi a trasferimenti di bilancio sostitutivi di anticipazioni di tesoreria all'INPS. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti dell'anno 1987, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ivi compresi l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 3.500 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1987, nonché le suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di competenza, in lire 203.783 miliardi per l'anno finanziario 1987.

2. Non rientrano nei limiti di cui al comma 1 le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'art. 10, sesto e settimo comma, e dell'art. 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata, nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.

3. Per l'esercizio 1987, le facoltà di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge. Non è altresì consentito utilizzare eventuali economie di spesa relative a capitoli di stipendi per esigenze di altra natura.

4. Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti legislativi approvati nell'anno 1987, nonché le economie che si dovessero realizzare nella categoria "Interessi" del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per il triennio 1987-1989, nonché nello stanziamento del capitolo n. 6840 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese e vengono acquisite al bilancio al fine di migliorare il saldo netto da finanziare, quale risulta individuato in termini di competenza al comma 1.

5. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

6. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1987, restano determinati in lire 37.947 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla tabella B allegata alla presente legge, e in lire 10.475 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale secondo il dettaglio di cui alla tabella C allegata alla presente legge.

7. Gli importi previsti dal comma 6 risultano dal saldo tra accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzione di entrate e accantonamenti per riduzione di spese o per incremento di entrate. Gli accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzione di entrate contrassegnati nelle tabella B e C da lettere alfabetiche non possono essere utilizzati, ai fini della copertura finanziaria di provvedimenti legislativi, fino a che non siano stati promulgati quelli, anch'essi individuati nelle stesse tabelle B e C, comportanti riduzione della spesa o incremento delle entrate contrassegnati dalle medesime lettere alfabetiche, nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da questi effettivamente risultanti per ciascuno degli esercizi considerati.

8. Ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1987 e triennale 1987-1989 sono indicate nella tabella D allegata alla presente legge.

9. E' fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al precedente comma 8 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

10. Ai fini di quanto disposto dall'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per i rinnovi contrattuali, tenuto conto di quanto già autorizzato con l'art. 6, commi 2 e 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia, è stabilita in lire 700 miliardi per l'anno 1986, in lire 2.900 miliardi per l'anno 1987, ivi compresi miliardi 297 relativi alla competenza dell'anno 1986, ed in lire 3.800 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 [1] .

Note:

1 Comma modificato dall'art. 1, comma c. 1, D.L. 28 agosto 1987, n. 355.

Capo II

DISPOSIZIONI PER I SETTORI DEI TRASPORTI, POSTALE E FERROVIARIO

Art. 2

1. Per l'anno 1987, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 4.464 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'art. 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

2. L'importo di lire 4.464 miliardi di cui al comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

3. La dotazione del fondo di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, è integrata per il quinquennio 1987-1991 con l'ulteriore complessiva assegnazione valutata in lire 800 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinata specificatamente alla concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre, anche all'estero, nel limite complessivo di 5.000 miliardi, adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi, per la realizzazione di investimenti ferroviari. I contributi sono erogati a rotazione alle predette aziende con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, intesa la Commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla base di singoli progetti accompagnati da relazioni specifiche dei costi e benefici e dai relativi piani finanziari. Al fondo affluiscono le disponibilità per competenza e cassa del capitolo n. 7272 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987, e relative proiezioni per gli anni successivi, nonché la somma di lire 65 miliardi per l'anno 1987 e di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sulla base dei piani finanziari sopra indicati.

4. Per consentire l'immediato utilizzo delle somme già finalizzate alla realizzazione di interventi compresi nel programma approvato in applicazione della legge 12 febbraio 1981, n. 17, e successive integrazioni, ma non contrattualmente impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge a causa di accertati ed obiettivi impedimenti, l'Ente Ferrovie dello Stato è autorizzato a dare corso, fino al completamento, agli interventi indicati nel medesimo programma non ancora integralmente finanziati e per i quali non sussistono i predetti impedimenti, nonché agli interventi in attuazione degli accordi internazionali relativi alla prima fase di realizzazione dell'attraversamento del Brennero. Per il reintegro delle somme stesse, in relazione agli accertati fabbisogni, si provvede ai sensi dell'art. 17, lettera c), della legge 17 maggio 1985, n. 210.

5. Per l'anno 1987, l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è così determinato:

a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1986, lire 2.627,5 miliardi;

b) quanto alla lettera c), onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1987 fino all'ammontare di lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti, valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Ai mutui di cui al presente comma ed a quelli autorizzati dall'art. 10 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e all'art. 5 della legge 12 febbraio 1981, n. 17;

c) quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 1.297,3 miliardi.

6. E' assunto a carico del bilancio dello Stato ed iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1987, lire 400 miliardi per l'anno 1988, lire 1.700 miliardi per l'anno 1989, lire 2.400 miliardi per l'anno 1990, lire 3.000 miliardi per l'anno 1991 e lire 1.800 miliardi per l'anno 1992, l'onere per l'attuazione da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato di un programma nazionale per l'alta velocità sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano, con particolare riguardo allo sviluppo dei terminali meridionali, nonché, per una quota pari a lire 5.000 miliardi nell'arco del periodo sopra indicato, per l'attuazione di un programma di adeguamento funzionale e per la realizzazione anche di nuovi collegamenti della rete dell'Italia meridionale ed insulare allo scopo di consentire la circolazione intermodale e di ridurre i tempi di viaggio". 6. L'Ente Ferrovie dello Stato, nell'ambito dei programmi di intervento previsti dal piano integrativo e dalle norme successive, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica le priorità, tra le quali deve comunque figurare la realizzazione del potenziamento della relazione Roma-Torino e, per quanto riguarda le linee trasversali, l'integrale completamento della "Pontremolese" e della "Orte-Falconara" [1] .

7. Per l'anno 1987, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.050,4 miliardi di quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.

8. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernente potenziamento dei servizi postali, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'art. 1 della predetta legge, già elevato dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730, e 28 febbraio 1986, n. 41, a lire 4.519 miliardi, viene ulteriormente elevato a lire 5.189 miliardi.

9. Gli importi già stabiliti per i settori di intervento dall'art. 2 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 39, vengono così rideterminati:

a) da lire 378 miliardi a lire 592 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;

b) da lire 142 miliardi a lire 218 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonché per il potenziamento dei servizi di bancoposta;

c) da lire 320 miliardi a lire 380 miliardi per il completamento e l'integrazione della rete telex e trasmissione dati;

d) da lire 50 miliardi a lire 55 miliardi per il rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione postelegrafonica;

e) confermate lire 931 miliardi per il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonché per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale;

f) confermate lire 430 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi città, come previsto nei piani regolatori postali;

g) confermate lire 710 miliardi per la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione postelegrafonica;

h) da lire 1.259 miliardi a lire 1.519 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti dall'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325;

i) confermate lire 186 miliardi per l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonché delle relative infrastrutture;

l) da lire 63 miliardi a lire 68 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica;

m) da lire 50 miliardi a lire 100 miliardi per il risanamento delle sedi e degli impianti di uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro.

10. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 670 miliardi, di cui al comma 9, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

11. L'Amministrazione postelegrafonica è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 670 miliardi.

12. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio della Amministrazione postelegrafonica che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 8, restano determinati come segue:

a) lire 613 miliardi per l'anno 1987;

b) lire 771 miliardi per l'anno 1988;

c) lire 531 miliardi per l'anno 1989.

Note:

1 Comma sostituito dall'art. 13, comma c. 5, L. 11 marzo 1988, n. 67.

Capo III

INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Art. 3

1. Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - istituito con l'art. 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 448 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987. Continua ad applicarsi il comma 2 dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1987. A decorrere dall'anno 1988 si provvede ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

3. Il fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, è ulteriormente integrato di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.

4. E' autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, il conferimento della somma di lire 500 miliardi al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito con l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

5. Per consentire l'attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

6. E' autorizzato l'apporto di lire 70 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993, al fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

7. L'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) è autorizzato, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1987, a fare ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) ed all'EURATOM per la contrazione di mutui, nonché ad emettere obbligazioni sul mercato interno, per la complessiva somma di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989.

8. L'onere dei mutui e delle obbligazioni di cui al comma 7, per capitale e interessi, valutato in lire 90 miliardi per il 1988 e in lire 180 miliardi per il 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'ENEL porterà annualmente ad aumento del fondo di dotazione le rate rimborsate, relativamente alle quote capitale.

9. Per consentire la prosecuzione degli interventi per il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, è ulteriormente integrata di lire 150 miliardi nell'anno 1987 e di lire 300 miliardi nell'anno 1988 in favore dell'industria cantieristica e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 in favore dell'industria armatoriale. Per le medesime finalità è altresì iscritto, nell'anno finanziario 1987, un ulteriore limite d'impegno di lire 60 miliardi in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell'art. 1 della richiamata legge n. 295 del 1985.

10. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato, per l'anno 1987, di lire 300 miliardi per le finalità di cui allalegge 28 novembre 1965, n. 1329, concernente provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili.

11. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono autorizzati, fino alla concorrenza di lire 650 miliardi nell'anno 1987, a fare ricorso alla Banca Europea degli Investimenti (BEI) per la contrazione di mutui, nonché ad emettere obbligazioni sul mercato interno. Ferme restando le riserve a favore del Mezzogiorno, l'utilizzazione delle predette risorse è sottoposta al CIPE. Gli enti medesimi provvedono, a partire dal secondo semestre dell'anno 1987, all'effettuazione delle suddette operazioni secondo le seguenti quote:

a) IRI: lire 500 miliardi;

b) EFIM: lire 150 miliardi.

12. L'onere dei suddetti mutui per capitale ed interessi, valutato in lire 65 miliardi nel 1988 e nel 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato e sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

13. Gli enti di gestione porteranno annualmente ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione le rate rimborsate relativamente alle quote capitale.

14. In relazione alla scadenza delle quote capitali annuali di ammortamento del prestito obbligazionario emesso ai sensi del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1981, n. 617, l'IRI è autorizzato, per pari importi, ad emettere nuovi prestiti obbligazionari della durata massima fino a 10 anni e con preammortamento fino a 5 anni. Il netto ricavo delle obbligazioni collocate è utilizzato dall'IRI per finanziamenti da destinare pro-quota alle stesse società beneficiarie del prestito obbligazionario emesso sulla base del citato decreto-legge n. 495 del 1981, come modificato dalla citata legge di conversione n. 617 del 1981.

15. L'onere degli interessi delle obbligazioni di cui al comma 14, valutato in lire 25 miliardi per il 1987, in lire 75 miliardi per il 1988 e in lire 125 miliardi per il 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

16. L'emissione obbligazionaria di cui al comma 14 è subordinata alla presentazione al CIPI di una relazione consuntiva sull'andamento gestionale delle società beneficiarie dei finanziamenti connessi al prestito obbligazionario emesso sulla base del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1981, n. 617, nonché di un aggiornamento del piano di risanamento produttivo, economico e finanziario.

17. Per consentire la prosecuzione per i primi sei mesi dell'anno 1987 del piano quinquennale 1985-1989 è assegnato all'ENEA il contributo di lire 350 miliardi con esclusione di ulteriori contratti, iniziative e conseguenti impegni finanziari per i programmi di collaborazione europea sullo sviluppo dei reattori veloci, di realizzazione dell'impianto PEC e dei connessi programmi sul ciclo del combustibile, anche da parte dell'appaltatore.

Art. 4

1. Il limite di controvalore dei prestiti che il Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e gli altri Istituti di credito abilitati possono contrarre all'estero ai sensi del terzo comma dell'art. 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevato di lire 1.500 miliardi.

2. Per il completamento del programma di interventi di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, concernente il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988, ad aumento del capitale della RIBS s.p.a. ai sensi e con i criteri di cui all'art. 2 della stessa legge n. 700 del 1983. A valere sulla predetta autorizzazione di spesa la quota di lire 5.000 milioni per l'anno 1987 e quella di lire 1.500 milioni per l'anno 1988 sono iscritte nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per il successivo conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM, per la sottoscrizione della quota di competenza.

3. Per consentire, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la prosecuzione degli interventi di riconversione delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli che per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività di trasformazione, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1987.

4. Le dotazioni finanziarie della Sezione speciale del fondo interbancario di garanzia per il credito agrario di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono incrementate di lire 45 miliardi nell'anno 1987 per consentire la piena attuazione del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, nonché per il completamento degli interventi di cui all'art. 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

Capo IV

INTERVENTI IN FAVORE DEL TERRITORIO PER CALAMITA' NATURALI E IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 5

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 14, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è integrata di lire 1.000 miliardi.

2. [1] .

3. [1] .

4. [1] .

5. All'art. 14, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, le parole: "e del 22 febbraio 1985" sono sostituite dalle seguenti:", del 22 febbraio 1985 e del 6 febbraio 1986".

6. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata, per l'anno finanziario 1987, l'ulteriore spesa di lire 23 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Si applicano le procedure previste al comma 5 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 667 del 1985. Ai fini di cui ai commi 10 ed 11 dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1987, rispettivamente le spese di lire 10 miliardi e di lire 5 miliardi. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'anno finanziario 1987 è incrementata di lire 5 miliardi.

7. Per le finalità di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 4 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, da destinare ad interventi sui parchi e sulle riserve naturali.

8. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge 10 maggio 1983, n. 190, è integrata per l'anno 1987 della somma di lire 15 miliardi da ripartire in ragione, rispettivamente, di lire 10 miliardi e lire 5 miliardi, per le finalità di cui all'art. 2, lettera b), e all'art. 4 della medesima legge n. 190 del 1983. La somma di lire 10 miliardi è ripartita in ragione di lire 3 miliardi e di lire 7 miliardi in relazione, rispettivamente, ai numeri 1) e 2) dell'ultimo comma del medesimo art. 2.

Note:

1 Comma soppresso dall'art. 17, comma c. 30, L. 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 6

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo di cui all'art. 3 della stessa legge è incrementato della somma di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2.000 miliardi per l'anno 1988 e di lire 3.000 miliardi per l'anno 1989. Il fondo è ripartito dal CIPE entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con criteri unitari che tengano conto delle autorizzazioni di spesa relative al medesimo periodo derivanti dalle precedenti disposizioni legislative. Previa verifica dello stato di attuazione dei programmi di intervento, il CIPE è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni compensative al predetto riparto. Si applica il comma 2 dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Per il definitivo completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.500 miliardi, in ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1987, di lire 1.250 miliardi per l'anno 1988 e di lire 1.750 miliardi per l'anno 1989. Il CIPE provvede al riparto dei fondi sulla base del definitivo ed immodificabile programma presentato d'intesa dai Commissari straordinari, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, e di quanto previsto dalla delibera del CIPE medesimo del 3 luglio 1986.

3. Ai sensi dell'art. 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 70 miliardi nell'anno 1987 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, per consentire il completamento degli interventi a totale carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato, nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968.

4. Ai sensi dell'art. 19-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981.

5. Per consentire il completamento degli interventi in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea, valutato in lire 200 miliardi, nonché per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, alla legge 3 aprile 1980, n. 115, ed al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, dallalegge 29 maggio 1982, n. 303, valutato in lire 450 miliardi, il limite di indebitamento di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 dicembre 1983, n. 748, già elevato a lire 2.520 miliardi con l'art. 16, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è ulteriormente elevato a lire 3.170 miliardi [1] . L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1987, è valutato in lire 65 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, lettera d), della legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, è incrementata di lire 150 miliardi per l'anno 1988 e di lire 200 miliardi per l'anno 1989. Al fondo previsto dal predetto art. 5 affluiscono le quote assegnate alle regioni Basilicata e Campania per i progetti regionali di sviluppo nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

7. Per il completamento degli interventi di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è aumentata di lire 175 miliardi, in ragione di lire 75 miliardi per l'anno 1988 e di lire 100 miliardi per l'anno 1989.

Note:

1 Limite elevato a lire 3.370 miliardi dall'art. 10, comma c. 2, D.L. 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Art. 7

1. Per il proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, di cui allalegge 29 novembre 1984, n. 798, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 700 miliardi ripartita in ragione di lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario 1987 e di lire 300 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e 1989. Alla ripartizione della somma fra lo Stato, la regione ed i comuni per gli interventi di rispettiva competenza, si provvede con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato di cui all'art. 4 della citata legge 29 novembre 1984, n. 798, tenuto anche conto dello stato di avanzamento delle opere.

2. Per far fronte ai maggiori oneri finanziari di cui all'art. 5, quattordicesimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dallalegge 25 marzo 1982, n. 94, concernente norme in materia di edilizia residenziale pubblica, è autorizzato il limite di impegno di lire 10 miliardi, da iscrivere al capitolo n. 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1987.

3. E' autorizzato, per l'anno 1987, il limite d'impegno di lire 5 miliardi per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerta anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendessero necessari in corso d'opera, ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 giugno 1974, n. 247, dell'art. 4-bis del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 febbraio 1975, n. 7, e dell'art. 5-quater del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dallalegge 25 marzo 1982, n. 94, concernenti norme in materia di edilizia residenziale pubblica.

4. E' autorizzato, per l'anno 1987, il limite d'impegno di lire 10 miliardi per la concessione di contributi nella spesa di costruzione di serbatoi e laghi artificiali, ai sensi degli articoli 73 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato conregio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

5. Per consentire il completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi alla difesa dal mare dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei territori delle province di Ferrara e Rovigo, è autorizzata la complessiva spesa di lire 250 miliardi, di cui lire 50 miliardi in favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1987, di lire 50 miliardi nell'anno 1988 e di lire 60 miliardi in ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e d'intesa con le regioni interessate, adotta, tenuto anche conto dei programmi di cui alle leggi 9 luglio 1957, n. 600, e 10 dicembre 1980, n. 849, e delle esigenze finanziarie connesse al completamento degli stessi, il programma degli interventi ed il relativo piano di riparto della spesa, ai fini dell'iscrizione delle rispettive quote nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e in quello del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Per l'attuazione degli interventi si applicano i criteri di cui all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.

6. E' autorizzata la complessiva spesa di lire 1.600 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987 e di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o ancora da avviarsi alla data di entrata in vigore della presente legge in base al programma costruttivo predisposto, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modifiche.

7. Per le finalità e con le modalità di cui all'art. 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1987 fino ad un complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1987 può esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 97 miliardi annui a decorrere dal 1988, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

8. Ad integrazione dei fondi stanziati dall'art. 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, concernente interventi urgenti in materia di edilizia universitaria, ferma la riserva del 5 per cento [1] per gli interventi di cui all'art. 1, comma 4, della legge medesima, è autorizzata, per il periodo dal 1987 al 1989, l'ulteriore spesa di lire 950 miliardi. L'importo è iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987, di lire 300 miliardi per l'anno 1988 e di lire 550 miliardi per l'anno 1989. A decorrere dall'anno finanziario 1990, agli ulteriori stanziamenti si provvede ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

9. Per la prosecuzione degli interventi diretti alla prevenzione dei beni culturali e ambientali dai rischi sismici, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma ventitreesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è integrata di lire 50 miliardi per l'anno 1987.

10. L'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi recata dall'art. 34, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per il completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli è incrementata di lire 250 miliardi per il triennio 1988-1990, in ragione di lire 50 miliardi nell'anno 1988 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

11. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19, ultimo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, è incrementata di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1987, per il completamento delle opere di ricostruzione, consolidamento, restauro e manutenzione della Cattedrale di Palermo e locali annessi.

12. Per le finalità di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, è autorizzata per il triennio 1987-1989 l'ulteriore spesa complessiva di 133 miliardi di lire in aggiunta agli stanziamenti già recati dalla legge stessa, in ragione di lire 39 miliardi per l'anno 1987, lire 64 miliardi per l'anno 1988 e lire 30 miliardi per l'anno 1989.

13. L'onere di ammortamento dei mutui di cui all'art. 6, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, stipulati per il finanziamento dei progetti relativi a opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'art. 10 della medesima legge n. 308 del 1982, è posto a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 1987, con analoga corrispondente riduzione del contributo erariale per lo sviluppo degli investimenti attribuito ai sensi dell'art. 6, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Per il completamento dei predetti progetti e per la realizzazione di quelli che ottengono il contributo di cui all'art. 10 della citata legge n. 308 del 1982, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare ai comuni, ai loro consorzi ed aziende mutui ventennali per un importo complessivo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, il cui onere di ammortamento, valutato in lire 6 miliardi per l'anno 1988 e in lire 12 miliardi per l'anno 1989, è assunto a carico dello Stato [2] .

14. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1982, n. 960, e secondo le medesime modalità, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 400 miliardi nel quadriennio 1987-1990. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato il contributo speciale di lire 170 miliardi, di cui lire 61 miliardi per l'anno 1987, lire 53 miliardi per l'anno 1988, lire 18 miliardi per l'anno 1989 e lire 38 miliardi per l'anno 1990, per l'esecuzione delle opere indicate all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 101. La restante somma di lire 230 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 39 miliardi per l'anno 1987, di lire 97 miliardi per l'anno 1988, di lire 32 miliardi per l'anno 1989 e di lire 62 miliardi per l'anno 1990, per essere destinata, secondo gli importi stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, all'esecuzione da parte dell'ANAS delle opere indicate nell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 100 del 1978, o comunque direttamente connesse ai traffici fra l'Italia e la Jugoslavia, nonché all'esecuzione delle opere di edilizia complementare ai servizi confinari, compresi i locali da realizzare presso l'autoporto di S. Andrea di Gorizia da adibire a scuola della Guardia di finanza.

15. E' assegnato all'ANAS un contributo straordinario per gli anni 1987-1990 di lire 6.700 miliardi. Il predetto contributo è così ripartito:

a) lire 1.600 miliardi, di cui 120 nel 1987, 500 nel 1988, 580 nel 1989, 400 nel 1990, da destinare ad un fondo da istituire nel bilancio di previsione dell'ANAS per l'accelerata realizzazione di interventi di completamento od avvio di opere autostradali già programmati e parzialmente finanziati ai sensi delle leggi 12 agosto 1982, n. 531, e 3 ottobre 1985, n. 526, con priorità per l'accesso e l'attraversamento delle aree metropolitane;

b) lire 2.000 miliardi, nelle regioni del Mezzogiorno e nel Lazio, di cui 120 nel 1987, 500 nel 1988, 780 nel 1989 e 600 nel 1990, da destinare ai fabbisogni già indicati dall'ANAS come assolutamente indispensabili per il completamento della funzionalità dei lotti delle aree di priorità del programma triennale di cui allalegge 3 ottobre 1985, n. 526, e ad interventi di viabilità statale previsti nel piano decennale, con priorità per gli itinerari interregionali, nonché alla definitiva conclusione dei programmi 1979-1981 e del piano stralcio 1982-1987;

c) lire 1.500 miliardi, di cui 120 nel 1987, 380 nel 1988, 500 nel 1989 e 500 nel 1990, da destinare alle finalità di cui alla precedente lettera b) nelle altre regioni del centro-nord;

d) lire 1.000 miliardi, di cui 300 nel 1987, 300 nel 1988, 220 nel 1989 e 180 nel 1990, da destinare all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione, anche straordinaria, dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

e) lire 600 miliardi, di cui 20 nel 1987, 80 nel 1988, 200 nel 1989 e 300 nel 1990 in attuazione dell'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531. Al fine di accelerare la realizzazione dell'intervento previsto, l'ANAS è autorizzata ad approvare il piano finanziario allegato all'atto aggiuntivo alla vigente concessione regolata dalle leggi 24 luglio 1961, n. 729, e 28 aprile 1971, n. 287, predisposto per l'intero investimento in sede di destinazione della quota iniziale di contributo dello Stato. L'ulteriore fabbisogno per il completamento dell'infrastruttura è determinato con apposita norma in sede di legge finanziaria, fermo restando che il complessivo onere per lo Stato non potrà essere superiore al 65 per cento dell'investimento complessivo. Detta aliquota, limitatamente all'investimento relativo alla prima tratta indicata dalla convenzione di concessione, è elevata all'80 per cento [3] .

16. Una quota del 15 per cento a valere sui fondi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 15, è destinata alle finalità di cui all'art. 7 della legge 3 ottobre 1985, n. 526.

Note:

1 La riserva prevista dal presente comma c. è determinata nel 6 per cento dello stanziamento totale, a norma dell'art. 51, comma c. 10, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

2 Comma modificato dall'art. 6, comma c. 4-bis, e dall'art. 10, comma c. 10, D.L. 31 agosto 1987, n. 359.

3 Lettera modificata dall'art. 55, comma c. 12, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e, successivamente, dall'art. 4, comma c. 152, L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Capo V

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 8

1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, al netto di lire 20.000 miliardi di erogazioni a titolo di regolazioni debitorie pregresse nonché dell'onere derivante dall'art. 4, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, e degli effetti della sentenza della Corte costituzionale 3 dicembre 1985, n. 314, è fissato per l'anno 1987 in lire 33.400 miliardi. Le predette anticipazioni di tesoreria sono autorizzate senza oneri di interessi. In attesa del riordino del sistema pensionistico, i disavanzi patrimoniali del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e della Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, risultanti al 31 dicembre 1986, sono posti a carico dello Stato a titolo di regolazione debitoria pregressa nel limite, per ciascuna delle suddette gestioni, di lire 10.000 miliardi nell'anno 1987 e di lire 10.000 miliardi nell'anno 1988.

2. E' autorizzata la concessione di un contributo alla cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, da versare alla separata contabilità degli interventi straordinari di cui all'art. 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2.500 miliardi per l'anno 1988 e di lire 2.000 miliardi per l'anno 1989. A decorrere dall'anno 1990 si provvede con le modalità di cui all'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Continuano ad applicarsi i criteri di cui al comma 4 dell'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, intendendosi corrispondentemente sostituito il riferimento temporale ivi contenuto.

3. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza è fissato per l'anno 1987 un contributo straordinario di lire 15.997 miliardi a carico dello Stato a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.025 miliardi e delle Gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, rispettivamente per lire 823 miliardi, 795 miliardi e 2.354 miliardi, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le Gestioni suddette delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente per lire 1.443 miliardi, 98 miliardi, 95 miliardi, 282 miliardi, per complessive lire 1.918 miliardi, del finanziamento di cui all'art. 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per la Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per lire 410 miliardi, del finanziamento di cui all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, per la Gestione speciale degli artigiani e degli esercenti attività commerciali rispettivamente per lire 55 miliardi e 50 miliardi, nonché del finanziamento di cui all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi, per complessive lire 5.433 miliardi.

4. Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) è stabilito in lire 5.750 milioni per l'anno 1987, in lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed in lire 6.250 milioni per l'anno 1989. A decorrere dall'anno 1990 l'entità del contributo è determinata con le modalità previste dall'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

5. E' autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 34 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, da destinare al potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo dell'Amministrazione centrale, nonché degli uffici giudiziari e dell'Amministrazione penitenziaria.

6. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1987 per le occorrenze in linea capitale su prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 3.500 miliardi.

7. Ai sensi dell'art. 23, comma 1, e dell'art. 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i limiti di reddito ivi previsti sono rivalutati per l'anno 1987 in ragione del tasso d'inflazione programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.

8. Per le finalità di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con le modalità di cui all'art. 12 della legge stessa, è autorizzata per il triennio 1987-1989, in favore del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, in aggiunta alle somme previste dal comma 1 dell'art. 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 800 miliardi per l'anno 1989.

9. Le economie di cui all'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono utilizzate dagli enti pubblici per il finanziamento del fondo di incentivazione da destinare alla promozione di una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro, nonché a favorire i necessari processi di innovazione e riorganizzazione dei servizi.

10. Per la gestione del sistema di rilevazione dei dati meteorologici via satellite, di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 863, è autorizzata la spesa annua di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.

11. A decorrere dall'anno 1987 è soppressa l'autorizzazione di spesa di lire 345 miliardi annui disposta in favore dell'ENEL con il decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 maggio 1982, n. 231, e successive modificazioni.

12. In materia di assunzioni di personale continuano ad applicarsi nell'anno 1987 le disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'art. 6 e le disposizioni dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, intendendosi corrispondentemente sostituiti i riferimenti temporali in essi contenuti.

13. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 12 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988, sono sostituite dalle seguenti:

"a) per la parte corrente in lire 143.250 miliardi, di cui lire 46.200 miliardi per l'esercizio 1987, lire 47.800 miliardi per l'esercizio 1988 e lire 49.250 miliardi per l'esercizio 1989;

b) per la parte in conto capitale in lire 5.397 miliardi, di cui lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987, lire 1.800 miliardi per l'esercizio 1988 e lire 1.917 miliardi per l'esercizio 1989".

14. A decorrere dall'anno 1988 la spesa di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 13 viene autorizzata con le modalità previste nell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

15. E' autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 20 miliardi per il 1989, per le finalità di cui alla legge 23 febbraio 1982, n. 48, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo.

16. In attesa dell'emanazione di norme organiche in attuazione dell'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sono prorogate, per l'anno finanziario 1987, le disposizioni della legge 24 giugno 1974, n. 268. Al finanziamento degli interventi previsti dalla citata legge n. 268 del 1974, è destinata per l'anno 1987 la somma di lire 230 miliardi. La regione Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento di interventi previsti dalla medesima legge n. 268 del 1974.

17. Per le finalità di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dallalegge 9 aprile 1986, n. 96, è disposto un ulteriore finanziamento di lire 50 miliardi per l'esercizio 1987. Il limite di 1.000 unità previsto dall'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge, n. 24 del 1986 è elevato a 2.000 unità. La quota in aumento è destinata a favore di soggetti che non abbiano già beneficiato dei contratti nel 1986.

18. Per gli investimenti necessari alla ripresa della manifestazione promossa dall'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna", il contributo di cui allalegge 26 luglio 1984, n. 414, è elevato a partire dall'esercizio 1987 a lire 5 miliardi.

19. Per le finalità di cui allalegge 23 marzo 1981, n. 92, recante provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma, è disposto l'ulteriore stanziamento di lire 50 miliardi per il 1987.

20. Il fondo di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, recante nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo, è determinato, ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della stessa legge n. 163 del 1985, in lire 854 miliardi per il 1988 ed in lire 888 miliardi per il 1989. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

21. Per l'anno 1987, fermo restando quanto disposto dall'art. 5, commi 1, 2, 3, e 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata al 30,64 per cento la quota indicata alla lettera a) del primo comma dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sono maggiorate del 4 per cento le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al predetto art. 5, comma 4.

Art. 9

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1987.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Tabella A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(Allegato omesso)

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(Allegato omesso)

Tabella C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CAPITALE

(Allegato omesso)

Tabella D

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

(Allegato omesso)

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