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Legge 21-06-1995, n. 236 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 dicembre 1993, n. 530, 21 febbraio 1994, n. 122, 26 aprile 1994, n. 249, 23 giugno 1994, n. 404, 8 agosto 1994, n. 510, 21 ottobre 1994, n. 588, 22 dicembre 1994, n. 697, e 21 febbraio 1995, n. 40.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120

All'art. 1, al comma 1, dopo le parole: "per due anni", sono inserite le seguenti: "non prorogabili".

All'art. 2, il comma 4 è soppresso.

All'art. 4:

al comma 2, secondo periodo, le parole: "sentite le rappresentanze sindacali" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso la contrattazione decentrata con le rappresentanze sindacali rappresentative dei collaboratori ed esperti linguistici";

al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Le università, nel caso in cui si avvalgano della facoltà di stipulare i contratti di cui al comma 2, hanno l'obbligo di assumere prioritariamente i titolari dei contratti di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio nell'anno accademico 1993-1994, nonchè quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità o da soppressione del posto. Il personale predetto, ove assunto ai sensi del presente comma, conserva i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti";

al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Resta fermo che la riduzione del servizio deliberata dai competenti organi accademici costituisce per l'università giustificato motivo di recesso".

All'art. 5, al comma 3, le parole: "l'anno accademico 1994-1995" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni accademici 1994-1995 e 1995-1996".

All'art. 6, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in misura non inferiore al 15 per cento".

L'art. 7 è soppresso.

All'art. 10:

il comma 3 è soppresso;

al comma 4, sono soppresse le parole da: "ai fini" fino a: "sessione straordinaria".

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - 1. Gli inquadramenti disposti ai sensi dell'art. 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, possono avere decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della legge medesima ovvero dalla data del superamento del periodo di prova per il personale assunto anche successivamente alla predetta data purchè sulle carriere previste dall'ordinamento precedente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, ed entro il 31 agosto 1992. Gli inquadramenti di cui al presente articolo possono avere luogo anche per il personale delle Università per stranieri di Perugia e di Siena statizzato ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonchè per il personale tecnico e amministrativo assunto in ruolo ai sensi della legge 2 maggio 1984, n. 116, anche se inquadrati su posti delle nuove carriere. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, provvedono le università nell'ambito dei finanziamenti ordinari, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato".

Dopo l'art. 11 sono inseriti i seguenti:

"Art. 11-bis. - 1. La laurea in scienze internazionali e diplomatiche della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Trieste è, a tutti gli effetti, equipollente alla laurea in scienze politiche.

Art. 11-ter. - 1. Ai fini dell'iscrizione negli albi professionali, gli attestati di cui all'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, sono equiparati ai diplomi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 11-quater. - 1. Il primo comma dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come da ultimo modificato dall'art. 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341, va interpretato nel senso che le università, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, possono conferire affidamenti e supplenze retribuite ai ricercatori confermati, qualora l'impegno didattico conseguente superi quello stabilito nell'art. 32 e successive modificazioni del medesimo decreto".

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