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Legge 21-02-1980, n. 28 Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 - Termini per l'emanazione delle norme delegate e di un testo unico

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento della docenza universitaria e per la revisione dello stato giuridico del personale docente delle università, con la osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi indicati negli articoli seguenti.

Il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in un testo unico, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di cui al precedente comma con tutte le altre attinenti allo stato giuridico del personale docente delle università, apportando le modificazioni alle norme vigenti richieste dal loro coordinamento.

Art. 2 - Procedura per l'emanazione delle norme delegate del testo unico

Le norme delegate e il testo unico di cui all'art. 1 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti in materia.

Il Governo della Repubblica, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere per l'assegnazione alle commissioni di cui al comma precedente, per la formulazione del parere, il testo delle norme delegate.

Art. 3 - Nuovo assetto della docenza universitaria e istituzione del ruolo dei ricercatori

Le norme delegate devono prevedere e assicurare, nella unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità del personale, inquadrandolo in più fasce di carattere funzionale con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca.

Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:

a) professori ordinari e straordinari;

b) professori associati.

E' istituito il ruolo dei ricercatori universitari secondo le disposizioni contenute nell'art. 7.

Possono essere chiamati a cooperare alle attività universitarie studiosi ed esperti assunti con contratto a tempo determinato, ai sensi del successivo art. 6.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere conferiti incarichi di insegnamento, salvo quanto precisato al terzo comma, n. 1), e al quinto comma dell'art. 5 e al primo comma, lettera e), dell'art. 12 della presente legge.

Art. 4 - Professori ordinari e straordinari

Le norme delegate devono rivedere lo stato giuridico dei professori ordinari e straordinari di ruolo con disposizioni dirette:

a) ad attuare una revisione delle procedure e dei criteri relativi all'individuazione e alla ripartizione dei posti da mettere a concorso, secondo piani pluriennali di sviluppo dell'università, da definire, in relazione alle esigenze dell'attività didattica e di ricerca, da parte del Ministro della pubblica istruzione, sulla base di una sistematica indagine conoscitiva, sentite le facoltà ed il Consiglio universitario nazionale;

b) ad attuare gradualmente, e in ogni caso entro l'anno accademico 1981-1982, un regime di impegno a tempo pieno, incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività professionale esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito, fatta salva l'attività scientifica e pubblicistica; a prevedere la possibilità da parte del professore ordinario e straordinario, con scelta reversibile pluriennale da esercitare comunque almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, di optare per un regime di impegno a tempo definito, compatibile con l'esercizio di attività professionale e di consulenza continuativa esterne ma incompatibile con la funzione di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca; a stabilire, inoltre, il numero di ore, con un minimo uguale per tutti i docenti, da dedicare all'attività didattica nel corso dell'anno accademico, distribuite in forme e secondo modalità da definire di intesa tra il docente ed il consiglio di facoltà nell'ambito della programmazione dell'attività didattica della facoltà stessa; a determinare gli ulteriori compiti dei professori a tempo pieno, nonchè le modalità, per i professori medesimi, per le consulenze e la ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno dell'università. I professori ordinari che optano per l'impegno a tempo pieno vengono iscritti in un elenco speciale degli albi professionali ove previsti e per lo svolgimento delle attività consentite da quanto disposto nella presente lettera;

c) ad incentivare la scelta del regime di impegno a tempo pieno mediante la previsione di un trattamento economico superiore di almeno il quaranta per cento del trattamento economico complessivo del corrispondente personale a tempo definito. Fermo restando quanto sopra stabilito, con particolari disposizioni si provvederà a rivedere il trattamento economico dei professori universitari fissando differenziazioni tra il trattamento economico del professore a tempo pieno e quello del professore a tempo definito in modo che resti assicurata in tutti i casi l'anzidetta differenziazione almeno del quaranta per cento anche con l'eventuale corresponsione di una indennità di funzione ai professori a tempo pieno che raggiungano l'ultimo parametro dello stipendio; [1]

d) ad attuare gradualmente, e in ogni caso entro l'anno accademico 1981-82, una disciplina delle incompatibilità per i professori ordinari e straordinari, che preveda il collocamento in aspettativa, per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio, dei professori di ruolo eletti al Parlamento nazionale od europeo o nominati membri di istituzioni delle Comunità europee o comunque investiti di responsabilità governative o nominati ad elevate cariche amministrative, politiche o giornalistiche, nonchè la determinazione dei criteri per l'eventuale collocamento in aspettativa, se richiesto dall'interessato, per la direzione di istituti e laboratori extra universitari di ricerca. Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera; ai professori collocati in aspettativa deve essere garantita la possibilità di svolgere, presso l'università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariale e attività di ricerca, anche applicativa;

e) a garantire l'inamovibilità dei professori ordinari e straordinari di ruolo, salva la possibilità di trasferimento, a domanda dell'interessato, ad altra facoltà della stessa università ovvero, dopo un triennio di servizio nella medesima sede, presso altra università;

f) a rendere possibile al professore ordinario e straordinario, nella salvaguardia della libertà di insegnamento e di ricerca fatto salvo il suo diritto al termine del corso di riprendere l'insegnamento di cui è titolare, di essere temporaneamente utilizzato, con il suo consenso e in base a programmi determinati dal consiglio di facoltà o dal consiglio di corso di laurea, per corsi di insegnamento in materie diverse da quelle di cui è titolare, purchè comprese nello stesso raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale, nonchè per attività didattiche aggiuntive rispetto a quelle del corso ufficiale d'insegnamento, incluse quelle relative all'insegnamento nelle scuole di specializzazione e nelle scuole ai fini speciali, e quelle relative agli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca;

g) a riservare ai professori ordinari e straordinari le funzioni di rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento, di consiglio di corso di laurea e di coordinatore dei corsi di dottorato di ricerca. Ai professori ordinari e straordinari è riservato inoltre il coordinamento tra i gruppi di ricerca. La direzione degli istituti, delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e di quelle dirette a fini speciali è riservata di norma ai professori ordinari e straordinari, salvo motivato impedimento;

h) a garantire e a favorire una piena commutabilità tra insegnamento e ricerca, consentendo al professore ordinario, a sua richiesta, sentito il consiglio di facoltà, di dedicarsi periodicamente, secondo un criterio di rotazione e comunque complessivamente per non più di due anni accademici in un decennio, ad esclusive attività di ricerca scientifica, anche in istituzioni universitarie di ricerca estere, comunicandone i risultati al rettore e al consiglio di facoltà, con le modalità di cui alla lettera seguente;

i) a promuovere e a verificare la produzione scientifica del professore ordinario. Il professore ordinario è tenuto a presentare ogni tre anni, al consiglio di facoltà cui appartiene, una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del triennio stesso, corredata dagli estremi bibliografici dei lavori ultimati. Titoli e relazioni devono essere depositati presso l'istituto di appartenenza e resi consultabili;

l) a consentire ai consigli di facoltà di affidare a titolo gratuito a professori ordinari e straordinari, con il loro consenso e nell'ambito della stessa facoltà, lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine o la supplenza di titolari indisponibili, in caso di comprovata necessità e ove sia impossibile provvedere diversamente alla conservazione dell'insegnamento.

La dotazione organica della fascia dei professori ordinari è fissata in 15.000 posti. Non possono essere assegnati posti in soprannumero. Le norme delegate stabiliscono le modalità per il riassorbimento, nella dotazione organica, degli attuali posti in soprannumero e dei posti convenzionati.

I concorsi relativi ai posti non coperti, fino al raggiungimento di detto livello, sono banditi con periodicità biennale, secondo i criteri di programmazione dello sviluppo universitario di cui alla lettera a) del primo comma, nel termine massimo di un decennio e dovranno accertare la piena maturità scientifica del candidato.

Nell'assegnazione dei posti di professore ordinario da mettere biennalmente a concorso, il Ministro deve tener conto, oltre che delle richieste delle facoltà, delle eventuali richieste avanzate, per le discipline ricoperte, da professori associati che abbiano maturato nove anni di insegnamento in qualità di incaricato o di associato nella stessa disciplina o gruppo di discipline; tali richieste, presentate alle facoltà, devono essere fatte pervenire al Ministro dalla facoltà medesima. Per i detti casi il Ministro può disporre di un numero di posti pari al 20 per cento di quelli messi a concorso. Se le richieste sono in numero superiore, i posti sono concessi sino alla copertura della percentuale indicata, secondo una graduatoria di criteri stabiliti in precedenza dal Ministro della pubblica istruzione sentito il parere del Consiglio universitario nazionale. Tali posti sono assegnati all'organico delle facoltà dei richiedenti.

Devono essere previste procedure che consentano, sentito il Consiglio universitario nazionale, l'assegnazione di posti di ruolo di professore ordinario, in quota limitata e tenendo conto delle richieste delle università, a studiosi eminenti di nazionalità non italiana che occupino analoga posizione in università straniere.

Resta in vigore la disciplina dello straordinariato previsto dall'art. 78 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Note:

1 La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 9 novembre 1988, n. 1019, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità, della presente lettera, sollevata in riferimento agli artt. 3,36 e, 97 della Costituzione.

Art. 5 - Professori associati

L'organico iniziale della fascia dei professori associati è corrispondente al numero degli idonei che acquisiscono titolo, a norma del successivo terzo comma, alla nomina in ruolo. Il numero suddetto è accertato con decreto del Ministro della pubblica istruzione. L'organico che ne risulta è incrementato di 6.000 posti. I concorsi per il conferimento di questi ulteriori 6.000 posti sono banditi con periodicità biennale nell'arco di un decennio, a partire dall'anno accademico 1980-81, secondo un piano pluriennale di sviluppo formulato con la stessa procedura di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 4. Per i concorsi a posti di professore associato il Consiglio universitario nazionale definisce autonomi e specifici raggruppamenti disciplinari, caratterizzati, rispetto a quelli definiti per i concorsi a posti di professore ordinario, da criteri di maggiore ampiezza e flessibilità. I posti che si rendono comunque disponibili sono soppressi fino alla riduzione dell'organico al livello definitivo di 15.000.

L'accesso al ruolo dei professori associati avviene mediante concorso su base nazionale per titoli scientifici, integrati da discussione dei titoli e da una prova didattica nell'ambito della disciplina cui si riferiscono i titoli presentati. Il concorso è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato. Le commissioni di concorso sono composte, per ciascun raggruppamento di discipline, da cinque membri effettivi, di cui due professori associati, e cinque per eventuali surroghe. Nella prima applicazione della presente legge, in mancanza di professori associati, la commissione può essere composta di soli professori ordinari e straordinari. I componenti le commissioni sono eletti dai docenti dei rispettivi raggruppamenti disciplinari all'interno di una rosa di nomi, sorteggiata tra i membri del raggruppamento relativo in numero triplo dei membri componenti la commissione stessa. Le commissioni possono essere formate da un numero superiore di commissari in rapporto al numero dei candidati. Qualora i docenti di ruolo afferenti ad un raggruppamento disciplinare siano insufficienti a costituire una commissione, il Ministro della pubblica istruzione provvede a designare, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, uno o più raggruppamenti affini, al fine di procedere al sorteggio e all'elezione dei membri mancanti. I concorsi sono banditi secondo i programmi di cui al primo comma, per raggruppamenti di discipline. In relazione ai termini di espletamento dei concorsi e alle sanzioni per eventuali inadempienze, valgono le norme previste per i concorsi a professore ordinario di cui allalegge 7 febbraio 1979, n. 31.

Nella prima applicazione della presente legge possono essere inquadrati, a domanda, nel ruolo dei professori associati:

1) i professori incaricati stabilizzati di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dallalegge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni. I professori incaricati che non hanno completato il triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dallalegge 19 febbraio 1979, n. 54, maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati all'atto del compimento del triennio medesimo. Per i professori incaricati a titolo gratuito è titolo il compiuto decorso del periodo necessario alla stabilizzazione, di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dallalegge 30 novembre 1973, n. 766, ed integrato dall'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dallalegge 19 febbraio 1979, n. 54, certificato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto di istruzione superiore con documentazione degli atti ufficiali della facoltà con i quali l'incarico è stato conferito;

2) gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dallalegge 30 novembre 1973, n. 766;

3) I tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici, i conservatori dei musei, inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica, documentata dagli atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento dell'attività medesima [1] .

Le norme delegate stabiliscono le modalità dell'inquadramento di cui al comma precedente, che ha luogo in due tornate di idoneità, secondo i seguenti criteri:

a) il giudizio di idoneità è espresso, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari, eletti secondo le modalità previste dal secondo comma;

b) gli aventi titolo a presentare domanda di ammissione alla prova di idoneità possono optare per il raggruppamento di materie per il quale hanno maggiori titoli scientifici. Restano impregiudicate le disposizioni previste nella successiva lettera e);

c) la domanda deve contenere l'esplicito impegno, in caso di giudizio positivo, a sottostare alle norme previste nelle lettere b) e d) del primo comma del precedente art. 4;

d) la commissione valuta i candidati, entro quattro mesi dalla propria costituzione, sulla base dei titoli scientifici e didattici, formulando motivate relazioni, attestanti l'attività scientifica e didattica, pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione;

e) coloro che conseguono il giudizio di idoneità restano assegnati all'università o all'istituto di istruzione universitaria in cui svolgono l'incarico di insegnamento, salvo il diritto di opzione per i titolari di più incarichi; gli assistenti di ruolo con o senza incarico possono a domanda essere assegnati alla facoltà in cui prestano servizio come assistenti di ruolo, previo parere del Consiglio universitario nazionale, su motivata richiesta della facoltà interessata, in relazione alla effettiva consistenza degli organici e al numero degli insegnamenti impartiti nella facoltà. In caso di mancato accoglimento della domanda degli assistenti di ruolo senza incarico, essi possono essere chiamati entro tre anni da altre università, continuando nel frattempo a prestare servizio come assistenti nella sede originaria; trascorsi i tre anni, sono assegnati d'ufficio dal Ministro della pubblica istruzione con preferenza per le facoltà e corsi di laurea di nuova istituzione. Particolari norme possono essere emanate per le università non statali;

f) l'eventuale utilizzazione presso l'Università italiana per stranieri di Perugia degli incaricati stabilizzati che vi prestano servizio e che conseguano il giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo degli associati deve comunque avvenire in conformità alle norme contenute nellalegge 16 aprile 1973, n. 181, e nello statuto dell'università stessa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1978, n. 1032;

g) per coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneità successivamente alla prima tornata deve essere prevista una terza tornata di giudizi di idoneità.

I professori incaricati stabilizzati sono tenuti a sottoporsi al giudizio di idoneità di cui alla lettera a) del precedente comma, con facoltà di partecipare alla prima o solo alla seconda tornata. La prova di idoneità sostenuta nella prima tornata in caso di esito negativo può essere ripetuta nella seconda tornata. I professori incaricati stabilizzati, salvo il diritto all'inquadramento in caso di esito positivo della prima tornata, conservano, fino al compiuto espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità di cui al comma precedente, tutti i diritti e le facoltà loro riservati dalle norme in vigore, nonchè le funzioni eventualmente svolte ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, ed il relativo trattamento economico maturato. I professori incaricati stabilizzati che non presentano domanda di partecipazione neppure alla seconda tornata di giudizio idoneativi, ovvero che avendo partecipato alla predetta tornata non conseguono il giudizio positivo, decadono dall'incarico.

Gli assistenti dell'attuale ruolo ad esaurimento e il personale di cui al precedente terzo comma, n. 3), che non conseguono il giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intendono sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato giuridico ed economico. Conserva altresì lo stato giuridico ed economico di assistente di ruolo l'assistente che, cumulando anche la posizione di incaricato stabilizzato, non consegue il giudizio di idoneità richiesto per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intende sottoporsi al giudizio medesimo. Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni inerenti ai compiti didattici degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, ivi comprese le attività didattiche a piccoli gruppi, seminari ed esercitazioni.

Salvo quanto previsto dal precedente comma per gli assistenti del ruolo ad esaurimento e per il personale di cui al precedente terzo comma, n. 3), coloro che, avendo titolo a presentare domanda per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, non conseguono il giudizio di idoneità di cui alla lettera a) del precedente quarto comma, possono ottenere a domanda, anche in soprannumero, il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche in cui possano svolgere un lavoro attinente alla preparazione acquisita nell'università, tenuto conto dei rapporti di equipollenza nonchè dell'anzianità di servizio. Le norme delegate determineranno le modalità e le destinazioni del passaggio, prevedendo intese tra i titolari dei dicasteri interessati.

Ai fini della disciplina dello stato giuridico dei professori associati si applicano le norme previste alle lettere b), c), d), e), f), h), i) ed l) del primo comma del precedente art. 4. Le norme delegate determineranno le modalità della conferma in ruolo. Dal giudizio di conferma sono esentati gli incaricati stabilizzati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità ad associato. Per quanto concerne gli organi di governo, si estendono ai professori associati le norme sull'elettorato attivo dei professori ordinari.

E' abrogato il primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 15 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dallalegge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni.

Note:

1 La Corte costituzionale, con sentenza n. 89 del 1986, ha dichiarato l'ilegittimità costituzionale del presente numero nella parte in cui non contempla tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità gli aiuti e gli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso, che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime.

Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza n. 397 del 1989, ha dichiarato l'illegittimità del presente numero nella parte in cui non contempla tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità i titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia, nominati in base a concorso, svolgenti attività di assistenza e cura oltre i limiti d'impegno del contratto, e che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano posto in essere per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime.

Art. 6 - Professori a contratto

I rettori delle università possono stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato, su designazione dei consigli di facoltà, d'intesa con i docenti del dipartimento o degli istituti interessati, per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facoltà al fine di acquisire significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dal mondo extra universitario ovvero risultati di particolari ricerche o studi di alta qualificazione scientifica o professionale. Detti corsi, che non possono essere in numero superiore a un decimo degli insegnamenti ufficiali impartiti nella facoltà, costituiscono indispensabile elemento di giudizio all'atto della valutazione dello studente. I docenti di tali corsi sono chiamati a far parte delle commissioni di esame quali cultori della materia.

Le università non statali possono avvalersi di professori a contratto in percentuale superiore a quella indicata nel precedente comma e possono affidare ad essi, nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, anche insegnamenti ufficiali.

I contratti di cui al primo comma possono essere stipulati con studiosi ed esperti che non siano docenti nelle università italiane e la cui alta qualificazione scientifica o professionale sia comprovata da pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte nella vita professionale, economica e amministrativa, anche se dipendenti dell'amministrazione dello Stato o da enti pubblici di ricerca o se docenti di università estere.

Le prestazioni dei professori a contratto e i relativi compensi, da corrispondere in una o due soluzioni, sono fissati, su proposta dei consigli di facoltà, dalle università, che iscrivono i relativi oneri a carico dei loro bilanci, nei limiti delle disponibilità finanziarie attribuite annualmente a questo scopo a ciascuna università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

I contratti hanno la durata massima di un anno accademico e non possono essere rinnovati per più di due volte in un quinquennio nella stessa università. Deroghe possono essere concesse con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio universitario nazionale, esclusivamente ove risulti impossibile impartire altrimenti insegnamenti di particolare specializzazione e alto contenuto tecnologico in settori per i quali l'università non disponga delle idonee competenze.

Le università possono assumere per contratto, anche in assenza o al di fuori di specifici accordi internazionali, lettori di madre lingua straniera in numero normalmente non superiore al rapporto di 1 a 150 tra il lettore e gli studenti iscritti agli specifici corsi di lingua.

Il contratto di cui al comma precedente non può protrarsi oltre l'anno accademico per il quale è stipulato ed è rinnovabile annualmente per non più di cinque anni. I relativi oneri, da iscrivere nei bilanci delle singole università, sono coperti con finanziamenti a questo scopo disposti per ciascuna università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Le università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di strutture extra universitarie per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale. Nel caso di convenzioni con enti pubblici possono essere attribuite anche in soprannumero, senza i limiti di cui al primo comma e senza oneri per l'università, le funzioni di professore a contratto a studiosi o esperti appartenenti ai sopraindicati enti.

Con le stesse modalità stabilite al primo comma, i rettori delle università possono stipulare contratti, a tempo determinato e non rinnovabili, per l'uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessità, con tecnici, anche stranieri, di comprovata esperienza. I titolari di questi contratti non hanno compiti di docenza universitaria, salvo eventualmente l'addestramento di personale tecnico già in servizio presso l'università.

Art. 7 - Ricercatori universitari

E' istituito il ruolo dei ricercatori universitari per contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e per l'assolvimento di compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali, ivi comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento e alle connesse attività tutoriali.

La dotazione organica del ruolo di cui al comma precedente è di 16.000 posti di cui 4.000 da bandire a concorso libero nel primo triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge. I posti assegnati a concorso libero sono ripartiti tra le facoltà delle varie università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, tenendo conto delle esigenze funzionali delle facoltà stesse.

L'accesso al ruolo dei ricercatori avviene mediante concorsi decentrati, presso le singole sedi universitarie, banditi annualmente per gruppi di discipline, determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale. Condizione per la partecipazione ai concorsi è il possesso della laurea. I concorsi consistono in prove scritte ed orali e in un giudizio su eventuali titoli scientifici dei candidati, e sono volti ad accertare l'attitudine alla ricerca; tra i titoli didattici si darà particolare rilievo a quelli concernenti attività di insegnamento e di ricerca svolte nell'università.

Le commissioni giudicatrici sono composte di tre membri, di cui un professore ordinario designato dalla facoltà e un ordinario e un associato estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designati dal Consiglio universitario nazionale. Nella prima applicazione della presente legge, in luogo del professore associato, può far parte della commissione un professore incaricato.

I ricercatori, dopo tre anni dalla immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta di tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale tra i docenti del gruppo di discipline, che valuta l'attività scientifica e didattica svolta nel triennio.

Se il giudizio è favorevole, il ricercatore è immesso nella fascia dei ricercatori confermati, ricompresa nella dotazione organica di cui al secondo comma. Se il giudizio è sfavorevole, può essere ripetuto una sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Coloro che non superano il secondo giudizio hanno comunque titolo, a domanda, all'applicazione, da quel momento, delle norme di cui al settimo comma dell'art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge, sono inquadrati nella fascia dei ricercatori confermati a domanda, i titolari dei contratti di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dallalegge 30 novembre 1973, n. 766, previo giudizio di idoneità. Lo stesso giudizio di idoneità, agli stessi effetti, è altresì previsto per coloro che appartengono alle seguenti categorie:

a) titolari di assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dallalegge 30 novembre 1973, n. 766;

b) titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74, ai sensi delleleggi 31 ottobre 1966, n. 942 e 24 febbraio 1967, n. 62;

c) borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal Consiglio nazionale delle ricerche e da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifiche, nonchè dall'Accademia nazionale dei Lincei e dalla Domus Galileiana di Pisa;

d) perfezionandi della Scuola normale e della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, compresi i non titolari di assegni di formazione scientifica e didattica;

e) titolari di borse o assegni, di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominati, purchè finalizzati agli scopi predetti, istituiti sui fondi destinati dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari, anche se provenienti da donazioni o da contratti o da convenzioni con enti o con privati, ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso;

f) assistenti incaricati o supplenti e professori incaricati supplenti;

g) lettori assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'università, che abbiano svolto tale attività per almeno due anni [1] ;

h) medici interni universitari, assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'università per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari [2] .

Hanno titolo a partecipare al giudizio di idoneità gli appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, che abbiano svolto la loro attività in una o più delle qualifiche elencate presso una sede universitaria per almeno due anni anche non consecutivi entro il periodo compreso tra il 31 dicembre 1973 e il 31 ottobre 1979, ovvero siano in servizio presso un istituto universitario nelle predette categorie da almeno un anno alla data del 31 ottobre 1979 [3] .

I posti disponibili per i giudizi di idoneità di cui all'ottavo comma sono 12.000. Se il numero di coloro che superano il giudizio di idoneità è superiore a tale numero, si provvede ad inquadramento in soprannumero; se è complessivamente inferiore, i posti non ricoperti vanno ad incrementare il numero dei posti da bandire a concorso libero e possono essere riassegnati alla stessa facoltà compatibilmente con le esigenze di programmazione di cui al secondo comma del presente articolo. I concorsi sono decentrati, le commissioni giudicatrici sono composte da tre professori universitari, di cui uno designato dal consiglio di facoltà e due designati dal Consiglio universitario nazionale tra i docenti del gruppo di discipline corrispondente, secondo modalità dettate con norme delegate. La valutazione dei candidati ha per oggetto esclusivamente i titoli scientifici e l'attività didattica svolta. Coloro che sono dichiarati idonei restano assegnati alle facoltà presso le quali hanno sostenuto il giudizio. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, provvederà con suo decreto alla redistribuzione tra le facoltà dei posti non coperti, sulla base dei criteri di cui al secondo comma, disponendo anche i trasferimenti eventualmente necessari.

Il Ministro della pubblica istruzione bandisce due tornate di giudizi di idoneità di cui all'ottavo comma, aperte a tutti gli aventi diritto. La prima tornata è bandita entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle norme delegate, la seconda entro diciotto mesi dallo stesso termine .

I contratti, gli assegni, le borse di studio, gli incarichi e le supplenze di cui all'ottavo comma sono prorogati per coloro che erano in servizio al 31 ottobre 1979 fino all'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità e, per coloro che sono dichiarati idonei, fino all'inquadramento in ruolo. Se l'interessato non presenta domanda per partecipare al giudizio di idoneità nella prima tornata, il relativo rapporto è risolto di diritto. Tale rapporto è risolto di diritto anche per coloro che non superano il giudizio di idoneità neppure nella seconda tornata. Coloro che non superano il giudizio di idoneità hanno comunque titolo, a domanda, all'applicazione delle norme di cui al settimo comma dell'art. 5 [4] .

Le norme delegate provvedono a trasferire allo Stato, con decorrenza dal 1° novembre 1979, l'onere delle borse del Consiglio nazionale delle ricerche di cui alla lettera c) dell'ottavo comma, prorogate ai sensi del comma precedente.

I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale. Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. Possono altresì svolgere, oltre ai compiti didattici di cui al primo comma del presente articolo, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attività di seminario di intesa con gli organi preposti al coordinamento della didattica. Impegni e modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche sono determinati, per ogni anno accademico, dai consigli delle strutture universitarie dalle quali i ricercatori dipendono, secondo criteri generali stabiliti dalle norme delegate.

I ricercatori confermati permangono nel ruolo fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Ai ricercatori, compresi quelli confermati, è richiesto un impegno a tempo pieno, e le norme delegate stabiliranno i criteri e le modalità per la verifica periodica dell'attività didattica integrativa e scientifica svolta. In materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi si applicano le disposizioni di cui alla parte prima, titolo V, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Dopo quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, presenta al Parlamento un disegno di legge per definire il carattere permanente o ad esaurimento della fascia dei ricercatori confermati e nella prima ipotesi il relativo stato giuridico. Con la stessa legge sono ridefiniti i compiti e gli organici del ruolo dei ricercatori, sulla base delle esperienze didattiche e di ricerca nel frattempo compiute e dei risultati dell'attuazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, dei movimenti del personale docente e delle esigenze di un corretto ed equilibrato rapporto tra le diverse fasce del personale stesso.

Note:

1 La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 1987, n. 284, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui richiede ai lettori ivi indicati un'anzianità di servizio di due anni maturati alla data dell'11 marzo 1980. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 14 febbraio 1989, n. 39, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non prevede l'ammissione dei lettori incaricati ex art. 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, ai giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati.

2 La Corte costituzionale, con sentenza 19 febbraio 1985, n. 46, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non prevede l'inclusione - ai fini della ammissibilità al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati - anche dei medici interni universitari assunti con delibera nominativa del consiglio di facoltà per motivate esigenze delle cliniche o degli istituti di cura universitari.

3 La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 1987, n. 284, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della prima parte del presente comma c. per quanto stabilisce intorno al computo dell'anzianità biennale ivi prevista.

4 Comma interpretato autenticamente dall'art. 1, L. 14 marzo 1980, n. 91, nel senso che la proroga dei contratti, degli assegni, delle borse di studio, degli incarichi e delle supplenze di cui al presente comma c. ha effetto senza soluzione di continuità a decorrere dal 31 ottobre 1979 fino all'espletamento della seconda tornata dei guidizi di idoneità e, per coloro che sono dichiarati idonei, fino all'inquadramento in ruolo, e nel senso che la proroga si intende riferita agli aventi titolo all'ammissione ai giudizi che siano in servizio alla stessa data del 31 ottobre 1979 e siano in possesso dei requisiti di cui al nono comma c. del presente articolo.

Art. 8 - Dottorato di ricerca e borse di studio

Le norme delegate prevedono l'istituzione di corsi per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca e determinano le caratteristiche e la finalizzazione dei corsi medesimi.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, riconosce quali facoltà e dipartimenti, ove esistano, sono abilitati all'istituzione dei corsi di cui al comma precedente, sulla base di criteri generali di programmazione e di una valutazione delle attrezzature scientifiche e didattiche e di quelle utilizzabili mediante convenzioni con enti pubblici nazionali di ricerca.

Il dottorato di ricerca è titolo accademico valutabile soltanto nell'ambito della ricerca scientifica. Esso si consegue al termine di corsi, di durata non inferiore a tre anni, ai quali si è ammessi con prova scritta e colloquio per un numero definito di posti stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di programmazione e di ripartizione nazionale. La commissione per l'esame di ammissione è composta da tre docenti di ruolo, di cui due estratti a sorte tra sei designati dal consiglio di facoltà e uno estratto a sorte tra tre designati dal Consiglio universitario nazionale, appartenenti al corrispondente gruppo di discipline.

Le norme delegate prevedono che l'allievo dei corsi per il dottorato di ricerca possa svolgere periodi di formazione presso università o istituti di ricerca italiani o stranieri.

Tutti coloro che sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca hanno diritto alle borse di studio di cui al successivo decimo comma, purchè rientrino nelle condizioni di reddito personale ivi indicate.

Il titolo di dottore di ricerca è conferito a chi ha conseguito, a conclusione del corso, risultati di rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione finale scritta e accertati da una commissione nazionale costituita annualmente per ogni gruppo di discipline e composta da tre professori di ruolo di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte su una rosa di docenti delle materie comprese nel gruppo stesso, designata in numero triplo dal Consiglio universitario nazionale.

Alla valutazione di cui al comma precedente possono essere ammessi anche studiosi che non abbiano partecipato ai corsi relativi, purchè siano in possesso di validi titoli di ricerca ed abbiano conseguito la laurea prescritta da un numero di anni almeno uguale alla durata del corso di dottorato di ricerca prescelto. Il numero dei titoli di dottore di ricerca conferibili agli studiosi anzidetti è determinato annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Il rilascio del titolo di dottore di ricerca è subordinato al deposito di copie, anche non stampate, dei lavori sulla base dei quali il titolo è stato conseguito presso le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze, che ne devono assicurare la pubblica consultabilità per non meno di trent'anni. I testi di cui sopra devono essere corredati dalla relazione dei commissari, incluse le eventuali relazioni di minoranza.

Le norme delegate disciplinano l'eventuale riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito presso università non italiane, nonchè l'eventuale equipollenza dei diplomi di perfezionamento scientifico conseguiti in base all'ordinamento vigente o presso l'Istituto universitario europeo con sede in Firenze.

Il Ministro della pubblica istruzione bandisce, entro il 15 gennaio di ogni anno, concorsi per l'attribuzione di borse di studio per la frequenza oltre che ai corsi di dottorato di ricerca anche ai corsi di perfezionamento e di specializzazione, presso università italiane e straniere, a favore di laureati capaci e meritevoli che fruiscano di un reddito personale complessivo non superiore ad un limite determinato dalle norme delegate. Non meno di un quarto delle borse deve essere destinato ad attività di perfezionamento all'estero. In questo caso, il montante delle borse è accresciuto del 50 per cento.

Le norme delegate provvedono alla ridefinizione delle finalità dei corsi di perfezionamento e di specializzazione, anche tenendo conto della istituzione del dottorato di ricerca.

Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e gli iscritti ai corsi di perfezionamento e di specializzazione non possono, in ogni caso, essere impegnati in attività didattiche e hanno obbligo di frequenza ai corsi.

Le borse di studio hanno la durata massima prevista per il corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione per il quale sono utilizzate. Le norme delegate stabiliscono le condizioni per il mantenimento della borsa negli anni successivi al primo e sino al termine previsto per la durata dei corsi.

Il numero complessivo, l'ammontare e la ripartizione delle borse di studio da conferire, nell'ambito del relativo stanziamento di bilancio, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Le borse di studio, comunque utilizzate, non danno luogo a trattamenti previdenziali.

Art. 9 - Disposizioni per le ricerca

Le norme delegate, nel rispetto dell'autonomia universitaria, provvedono a riordinare il settore della ricerca scientifica nelle università per quanto attiene ai raccordi con il Consiglio nazionale delle ricerche e con gli altri enti e istituti pubblici di ricerca, al fine di evitare ogni duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti; provvedono, conseguentemente, ad istituire un'anagrafe nazionale delle ricerche finanziate, in tutto o in parte, a carico di bilanci pubblici.

Per il triennio 1980-82 gli attuali stanziamenti di bilancio, di cui al capitolo 8551 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980, vengono aumentati di 50 miliardi per il 1980, di 100 miliardi per il 1981, di 150 miliardi per il 1982.

L'art. 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , è sostituito dal seguente:

"Lo stanziamento annuale di bilancio per la ricerca universitaria, con effetto dal 1° gennaio 1981, è ripartito per il sessanta per cento tra le varie università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale; per il restante quaranta per cento è assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta di appositi comitati consultivi costituiti dal Consiglio universitario nazionale integrati, secondo modalità che saranno stabilite dalle norme delegate, da professori eletti dai docenti dei corrispondenti raggruppamenti di discipline, con il compito di vagliare i progetti di ricerca presentati da gruppi di docenti e ricercatori o da istituti o dipartimenti universitari".

Il fondo assegnato a ciascun ateneo è ripartito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico che, avvalendosi eventualmente di commissioni scientifiche designate dalle facoltà, vaglia i progetti di ricerca presentati da singoli o gruppi di docenti e ricercatori, da istituti o dipartimenti dell'università.

Il livello di anticipazione consentito agli istituti o dipartimenti in ciascun tipo di fondo è elevato dall'attuale dieci per cento al quaranta per cento della somma complessiva su ciascuna voce di bilancio. Il limite di spesa consentito al direttore dell'istituto o dipartimento senza richiedere l'autorizzazione del consiglio di amministrazione è elevato a quattro milioni di lire. I direttori degli istituti o dei dipartimenti sono esentati dall'obbligo di documentazione delle piccole spese non eccedenti, singolarmente, le ventimila lire. Il direttore dell'istituto o dipartimento può autorizzare le missioni dei singoli componenti l'istituto o dipartimento, sulla base di una regolamentazione deliberata dal senato accademico per ciascuna università. A successivi adeguamenti dei limiti di spesa di cui al presente comma potrà provvedere con propri decreti il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la ricerca scientifica.

Le norme delegate provvedono a regolare la materia disciplinata dai primi otto commi dell'art. 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dallalegge 30 novembre 1973, n. 766, e quella concernente i contratti di ricerca e di consulenza e le convenzioni di ricerca per conto terzi al fine di armonizzare la disciplina alle disposizioni della presente legge.

Il nono comma dell'art. 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dallalegge 30 novembre 1973, n. 766, è sostituito dal seguente:

"Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono dirigere un istituto, laboratorio o centro del Consiglio nazionale delle ricerche o di istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale".

L'undicesimo comma dell'art. 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dallalegge 30 novembre 1973, n. 766, è soppresso.

Art. 10 - Sperimentazione organizzativa e didattica

A partire dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è consentito alle università di organizzare, in via sperimentale, settori di ricerca omogenei ed insegnamenti affini, anche afferenti a più facoltà o corsi di laurea, in dipartimenti, secondo i criteri orientativi ed entro i limiti dimensionali indicati dal Consiglio universitario nazionale, esclusa ogni restrizione delle libertà di ricerca e di insegnamento attualmente garantite e dell'eguale diritto per i docenti di accedere ai fondi disponibili e di utilizzare le attrezzature scientifiche.

Il dipartimento promuove e coordina l'attività di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente ricercatore; concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca; può altresì concorrere, in collaborazione con i consigli di facoltà e di corso di laurea e con gli organi direttivi delle scuole di specializzazione e a fini speciali, alla relativa attività didattica. Le università che intendono avvalersi di tale possibilità istituiscono una commissione di ateneo, per il coordinamento e la verifica della sperimentazione organizzativa e didattica, eletta dai consigli di facoltà, composta da un egual numero di professori ordinari o straordinari e di professori associati per ogni facoltà, nonchè da un ricercatore della facoltà stessa. Il suddetto numero è fissato con decreto del rettore, su proposta del senato accademico, tenendo conto della varietà dei settori disciplinari e del numero dei docenti delle singole facoltà. La commissione di ateneo presenta al consiglio di amministrazione le proposte di delibera necessarie all'avvio della sperimentazione, che, previo parere conforme del senato accademico, sono rese esecutive con decreto del rettore. Il consiglio di amministrazione può deliberare anche l'istituzione di dipartimenti atipici rispetto ai criteri orientativi fissati dal Consiglio universitario nazionale.

Il dipartimento, ove costituito, ha autonomia finanziaria e amministrativa e dispone di personale non docente per il suo funzionamento. Le norme delegate stabiliscono le modalità per l'esercizio dell'autonomia finanziaria e amministrativa, e i criteri per l'utilizzazione del personale non docente.

Il direttore del dipartimento è eletto dai docenti del dipartimento stesso.

Nel periodo previsto per la sperimentazione dipartimentale le chiamate dei professori e il conferimento delle supplenze restano di competenza dei consigli di facoltà nella composizione rinnovata in seguito all'applicazione delle norme delegate, sentiti i consigli di corso di laurea e i dipartimenti interessati eventualmente costituiti. Tutti i provvedimenti relativi alla destinazione dei posti di professore ordinario e straordinario o comunque relativi alle loro persone restano in ogni caso riservati al professori ordinari e straordinari; quelli relativi ai professori associati restano analogamente riservati ai professori ordinari, straordinari e associati.

La commissione di ateneo può proporre al consiglio di amministrazione la creazione di centri per la gestione e l'utilizzazione di servizi o di complessi apparati scientifici e tecnici di uso comune a più strutture di ricerca e di insegnamento e per la ricerca interdipartimentale e interuniversitaria.

Le norme delegate provvedono a regolamentare la costituzione dei consigli di corso di laurea e di indirizzo di cui al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dallalegge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione alle esigenze delle varie facoltà. Ai consigli di corso di laurea o di indirizzo sono attribuite le attuali competenze dei consigli di facoltà in materia di didattica e di gestione del personale docente.

Le norme delegate dettano criteri e modalità per la direzione degli istituti e la costituzione di comitati o di consigli di istituto, ferma restando la salvaguardia dell'autonomia e dell'iniziativa delle università.

Le norme delegate consentono alle università la sperimentazione di nuove modalità didattiche, tenute presenti le esigenze di forme diversificate di studio e di frequenza, eventualmente anche attraverso la istituzione di strutture didattiche ausiliarie decentrate.

Dopo tre anni dall'inizio della sperimentazione i dipartimenti presentano alla commissione di ateneo e al Consiglio universitario nazionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti. Le commissioni di ateneo presentano al Ministro della pubblica istruzione e al Consiglio universitario nazionale una relazione sulla sperimentazione di ciascun ateneo.

Entro quattro anni dall'inizio della sperimentazione il Governo ne valuta i risultati ai fini della presentazione di un disegno di legge, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, per il definitivo riassetto delle strutture universitarie e dell'organizzazione didattica, nel più rigoroso rispetto dell'autonomia delle università.

Art. 11 - Elezione del rettore

I rettori delle università sono eletti da un corpo elettorale composto dai professori ordinari, straordinari ed associati.

Alla scadenza dei mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'espletamento delle procedure per l'inquadramento nel ruolo degli associati, l'elettorato attivo spetta anche agli incaricati stabilizzati.

Le norme delegate determinano le modalità dell'elezione e le rappresentanze delle altre categorie docenti che concorrono, accanto a quelle precedentemente elencate, all'elezione del rettore.

Art. 12 - Disposizioni finali e transitorie

Le norme delegate provvedono, secondo quanto disposto dagli articoli precedenti:

a) agli adeguamenti conseguenti per quanto concerne gli organi di governo delle università ed il Consiglio universitario nazionale e relativa durata, in relazione al nuovo assetto del personale docente previsto dalla presente legge, secondo criteri analoghi a quelli stabiliti nell'articolo precedente per l'elezione del rettore;

b) ad adeguare altre disposizioni della legislazione vigente al nuovo ordinamento, anche precedentemente all'emanazione del testo unico di cui al secondo comma dell'art. 1;

c) ad applicare al personale medico della facoltà di medicina, che esplica attività assistenziali, ivi compresi coloro che saranno inquadrati nel ruolo dei ricercatori, le norme relative ai diritti e ai doveri, per quanto concerne l'assistenza del personale del Servizio sanitario nazionale previsto dall'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in quanto compatibili, fatte salve le norme sullo stato giuridico del personale universitario;

d) all'abrogazione degli ultimi due commi dell'art. 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, come sostituiti dell'art. 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, nonchè di ogni altra disposizione che consenta comunque di assumere o utilizzare a qualsiasi titolo personale non previsto nella presente legge; in caso di violazione di tale divieto, le spese comunque derivanti a carico dei bilanci universitari saranno poste solidalmente a carico di quanti abbiano concorso ad instaurarle;

e) a consentire la conservazione degli incarichi di insegnamento non soggetti a stabilizzazione fino all'espletamento della seconda tornata dei concorsi a professore associato, al fine di garantire la conservazione degli insegnamenti attivati e del livello di funzionamento delle facoltà;

f) ad equiparare il periodo trascorso all'estero per incarichi di insegnamento universitario o per ricerche presso qualificati centri di ricerca, attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e della ricerca scientifica, ad analoghi periodi svolti presso atenei italiani, ai fini della ricostruzione e sviluppo di carriera, e, previo parere conforme del Consiglio universitario nazionale, ai fini dell'inquadramento nei ruoli previsti dalla presente legge; a prevedere la stessa equiparazione, per i medesimi fini, per i periodi di attività di ricerca svolti presso l'Istituto universitario europeo con sede in Firenze, nonchè nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

g) a consentire analoga equiparazione per coloro che hanno ottenuto un incarico di insegnamento presso università italiane ed hanno dovuto rinunciarvi per svolgere attività di insegnamento presso università di Paesi in via di sviluppo nel quadro della cooperazione internazionale, ai sensi dellalegge 15 dicembre 1971, n. 1222 e dellalegge 9 febbraio 1979 n. 38;

h) a far decorrere gli effetti giuridici degli inquadramenti in ruolo, previsti dalla presente legge, dal momento dell'entrata in vigore delle relative norme delegate per coloro che, beneficiando delle disposizioni previste per la prima applicazione della presente legge, superano il primo giudizio di idoneità;

i) a consentire, ai sensi delle leggi vigenti, il riconoscimento, ai fini del pensionamento, del trattamento di quiescenza e previdenza, e, in analogia con le norme generali sul pubblico impiego, eventualmente anche della carriera, dei periodi di servizio effettivamente prestato nelle università da coloro che sono inquadrati nei ruoli sulla base delle disposizioni della presente legge;

l) ad assicurare al dipendenti di ruolo degli enti pubblici di sperimentazione e ricerca, contemplati nella tabella VI, annessa allalegge 20 marzo 1975, n. 70, che conseguano la nomina nei ruoli di cui alla presente legge, la conservazione dello stipendio in godimento all'atto della nomina, se maggiore di quello spettante nella nuova posizione, prevedendo il graduale riassorbimento della differenza nei successivi miglioramenti per progressione normale dello stipendio medesimo;

m) ad esentare dall'obbligo dell'impegno a tempo pieno, fino alla scadenza del loro mandato e comunque non oltre un triennio, i docenti investiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, degli incarichi accademici di rettore e preside;

n) ad estendere, con gli stessi criteri di gradualità ed entro i medesimi limiti di tempo, la disciplina delle incompatibilità prevista alla lettera d) del precedente art. 4 anche ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai ricercatori. Per gli assistenti ed i ricercatori sarà previsto il collocamento in aspettativa. Gli incaricati stabilizzati saranno sospesi dall'incarico, fermo restando il diritto a partecipare ai giudizi di idoneità di cui al quinto comma dell'art. 5. Gli incaricati stabilizzati per i quali la situazione di incompatibilità viene a cessare prima dell'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità di cui all'art. 5, hanno diritto a riprendere sino a tale scadenza l'insegnamento per il quale siano incaricati;

o) a rivedere il trattamento economico dei professori ordinari e straordinari, in relazione alla graduale attuazione delle norme di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma dell'art. 4; a determinare il trattamento dei professori associati e dei ricercatori, tenendo conto delle attribuzioni e dei compiti loro assegnati dalla presente legge; a stabilire, inoltre, in relazione all'introduzione del regime differenziato del rapporto di servizio a tempo pieno e a tempo definito, una disciplina di attuazione e transitoria per il mantenimento del trattamento economico dell'ultima classe di stipendio da parte dei professori universitari che ne usufruiscono alla data di entrata in vigore delle norme delegate; [1]

p) a prevedere, per i professori ordinari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli che saranno inquadrati in ruolo a seguito di concorsi già banditi alla stessa data, il collocamento fuori ruolo, a richiesta, dopo il compimento del 65° anno di età con decorrenza dal 1° novembre successivo e il pensionamento cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo senza pregiudizio per gli aspetti economici e previdenziali; e a prevedere, per i professori ordinari che saranno inquadrati in ruolo a seguito di concorsi ulteriori, il collocamento fuori ruolo a decorrere dall'anno accademico successivo al compimento del 65° anno di età, e il pensionamento cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo; i professori associati sono collocati a riposo il 1° novembre successivo al compimento del 65° anno di età;

q) a disporre, per quanto riguarda i docenti a titolo privato, stante l'art. 1 della legge 30 novembre 1970, n. 924, il mantenimento delle norme di legge riguardanti l'esercizio della libera docenza, per coloro che, già in possesso, ne abbiano ottenuto la conferma, ai sensi delle norme anteriormente in vigore;

r) a stabilire che i docenti e i ricercatori universitari che intendono passare ad altre amministrazioni statali o pubbliche siano posti in aspettativa sino al giudizio sul periodo di prova richiesto per l'accesso alla nuova amministrazione. Tale aspettativa è esclusa da ogni computo ai fini economici e giuridici;

s) a riordinare il ruolo dei tecnici laureati e gli altri ruoli del personale tecnico non docente determinandone competenze e mansioni;

t) a prevedere che sino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneità per professore associato, in deroga a quanto disposto dall'art. 3, ultimo comma, i posti di insegnamento rimasti vacanti per qualsiasi ragione possano essere conferiti per supplenza esclusivamente a professori ordinari e straordinari ovvero a professori incaricati stabilizzati. Il decreto delegato stabilirà le modalità di conferimento dei predetti insegnamenti nonchè le forme e l'ammontare delle relative indennità;

u) alla ulteriore disciplina, anche transitoria, necessaria od opportuna in conseguenza dell'attuazione della presente legge.

Le norme delegate prevedono particolari modalità per l'attribuzione degli insegnamenti nelle accademie militari e negli altri istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e nelle facoltà di nuova istituzione, e nelle scuole dirette a fini speciali per attività didattiche teorico-pratiche connesse a specifici insegnamenti professionali.

Tutte le designazioni elettive previste dalla presente legge o dalle norme delegate avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

Entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 1 il Governo è delegato ad emanare norme per rivedere gli ordinamenti degli osservatori astronomici, astrofisico e vesuviano, delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di perfezionamento e di specializzazione, tenendo conto per queste ultime dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca.

Note:

1 La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 9 novembre 1988, n. 1019, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità, della presente lettera, sollevata in riferimento agli artt. 3,36 e, 97 della Costituzione.

Art. 13 - Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per gli anni 1979 e 1980 in complessive lire 189 miliardi, si provvede quanto a lire 9 miliardi a carico dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo utilizzando la voce "riforma dell'assistenza" e quanto a lire 180 miliardi mediante riduzioni, rispettivamente, di lire 135 miliardi dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 all'uopo utilizzando la voce "revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti" e di lire 45 miliardi dello stanziamento di cui al capitolo 9001 del predetto stato di previsione, all'uopo utilizzando la voce "difesa del suolo".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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