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D.P.C.M. 30-12-1993, n. 593 Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Preambolo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, riguardante la "razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Visto l'art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, in base al quale "i contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini";

Visto l'art. 46 del decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale ciascuno dei comparti di contrattazione collettiva individuati ai sensi dell'art. 45, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, i contratti collettivi nazionali riguardanti il personale con qualifica di dirigente non compreso nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993 sono definiti in distinte autonome separate aree di contrattazione collettiva;

Visto l'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che disciplina il procedimento per la determinazione dei comparti di contrattazione collettiva prevedendo che "i comparti sono determinati e possono essere modificati, sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia di cui all'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per gli aspetti di interesse regionale. Fino a quando non sia stata costituita l'agenzia, in rappresentanza della parte pubblica provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato";

Considerato che, ai sensi del citato art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, partecipano alla trattativa per la definizione dell'accordo riguardante la determinazione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Visto l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale "la maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali è definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per gli aspetti di interesse regionale";

Considerato che non è ancora intervenuto l'accordo ed il relativo decreto del Presidente della Repubblica previsti dal citato art. 47, comma 1, e che, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, "fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano, alle aree di contrattazione di cui all'art. 46 , le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8";

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica dell'8 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1993, che ha individuato le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che partecipano alla trattativa per la definizione dell'accordo sindacale riguardante la determinazione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego;

Considerato il disposto di cui all'art. 45, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 29/1993, così come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, in base al quale "fino a quando non sia stata costituita l'Agenzia" di cui all'art. 50 dello stesso decreto legislativo n. 29/1993 "in rappresentanza della parte pubblica provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato" alla trattativa per la definizione dell'accordo sindacale riguardante la determinazione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego;

Considerato che l'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo n. 470/1993, non è stata ancora formalmente costituita;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1993, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Sabino Cassese, è stato delegato a provvedere alla "attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" e ad "esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano la pubblica amministrazione ed il pubblico impiego";

Visto l'accordo raggiunto in data 19 luglio 1993 fra il Ministro per la funzione pubblica - delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri - e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., C.I.D.A., CONF.S.A.L., C.I.S.A.L., C.I.S.N.A.L. e CONFEDIR;

Vista la lettera n. 19140/93/8.93.15 del 22 luglio 1993 del Dipartimento della funzione pubblica, con la quale - ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993 all'epoca vigente - è stato chiesto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano il prescritto parere per gli aspetti di interesse regionale;

Vista la lettera n. 875 del 3 agosto 1993 della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, con il quale, nell'esprimere il richiesto parere, è stato rappresentato "pieno consenso in ordine alle soluzioni adottate per il personale del Servizio sanitario nazionale e per il personale della dirigenza medica e veterinaria" e sono state formulate "considerazioni critiche per quanto riguarda le scelte relative al personale regionale", rilevando che nel frattempo è intervenuta la sentenza 30 luglio 1993, n. 359 della Corte costituzionale con la quale sono state dichiarate illegittime diverse norme del decreto legislativo n. 29/1993;

Vista la citata sentenza della Corte costituzionale n. 359/1993, che ha dichiarato la "illegittimità costituzionale degli articoli 45, commi 7 e 9; 47; 49, comma 2; 50, commi 2, 3, 4, 8 e 10; 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nella parte in cui disciplinano la contrattazione nazionale relativa ai rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle regioni a statuto ordinario e degli enti regionali";

Visto il decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che ha recato disposizioni correttive al decreto legislativo n. 29/1993, in particolare al fine di conformare tale ultimo decreto alla richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 359/1993, prevedendo un coinvolgimento effettivo delle regioni sia nella fase delle direttive da impartire all'Agenzia di cui all'art. 50 dello stesso decreto legislativo n. 29/1993, sia nella concreta operatività di detta Agenzia, sia infine nella fase delle trattative dei contratti collettivi riguardanti il personale regionale, ed integrando segnatamente, con l'art. 14, il già citato art. 45, comma 3, con la preventiva "intesa" con la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, ai fini della adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego;

Vista la lettera n. 1310 del 29 novembre 1993 della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, con la quale è stata espressa l'"intesa" richiesta dalla nuova disposizione recate dall'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo n. 470/1993, in ordine ai contenuti dello schema di decreto concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, formulando alcune richieste, che sono state accolte;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, che ha apportato ulteriori disposizioni correttive al decreto legislativo n. 29/1993 e che, nell'art. 22, allo stesso fine di conformare tale ultimo decreto alla riportata sentenza della Corte costituzionale n. 359/1993, ha integrato, in particolare, il già richiamato art. 47, comma 1, richiedendo che sia "sentita", ai fini della futura adozione del decreto del Presidente della Repubblica in materia di maggiore rappresentatività sindacale sul piano nazionale, "la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per gli aspetti di interesse regionale";

Sentito il Consiglio dei Ministri, che ha espresso avviso favorevole nella seduta del 7 settembre 1993;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 novembre 1993;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1 - Area di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Il personale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti.

3. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, sono disciplinati - con esclusione delle materie riservate alla legge ed agli atti normativi e amministrativi indicati nell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - dai contratti collettivi previsti dagli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, relativi rispettivamente al personale non dirigente ed a quello di cui alle autonome separate aree di contrattazione per il personale con qualifica di dirigente ed alla apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria.

4. Al personale dipendente delle aziende e degli enti di cui alle leggi 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106 e 31 gennaio 1992, n. 138, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 9, comma 2, all'art. 65, comma 3, ed all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 2 - Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:

A) Comparto del personale dipendente dai Ministeri.

B) Comparto del personale degli enti pubblici non economici.

C) Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali.

D) Comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

E) Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale.

F) Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

G) Comparto del personale della scuola.

H) Comparto del personale dell'università.

Art. 3 - Comparto del personale dipendente dai Ministeri

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), comprende:

-il personale dipendente dai Ministeri, ivi incluso il personale appartenente alle ex qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

-i segretari comunali e provinciali.

2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:

a) per la parte pubblica:

-dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;

b) per la parte sindacale:

-dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;

-dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Per i segretari comunali e provinciali, il contratto collettivo di cui al comma 2 definisce, ai sensi dell'art. 73, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, soltanto il trattamento economico.

Art. 4 - Comparto del personale degli enti pubblici non economici

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera B), comprende il personale - ivi incluso quello di cui all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88 - dipendente:

-dagli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli espressamente indicati nell'art. 8;

-dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

-dall'Ente autonomo esposizione universale di Roma (EUR);

-dagli ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;

-dalle Casse conguaglio prezzi;

-dagli enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato.

2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:

a) per la parte pubblica:

-dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;

b) per la parte sindacale:

-dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;

-dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 5 - Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera C), comprende il personale dipendente:

-dalle regioni a statuto ordinario;

-dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario;

-dagli istituti autonomi per la case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi e dalla loro associazione nazionale (ANIACAP);

-dai comuni;

-dalle province;

-dalle comunità montane;

-dai consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunità montane;

-dalle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;

-dalle università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;

-dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano retti dalle norme sul pubblico impiego.

2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:

a) per la parte pubblica:

-dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;

b) per la parte sindacale:

-dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;

-dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 6 - Comparto del personale delle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera D), comprende il personale dipendente:

-dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS);

-dalla Cassa depositi e prestiti (DD.PP.);

-dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

-dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

-dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.);

-dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.).

2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:

a) per la parte pubblica:

-dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;

b) per la parte sindacale:

-dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;

-dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 7 - Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera E), comprende il personale dipendente:

-dalle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;

-dagli istituti zooprofilattici sperimentali;

-dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

-dall'Ordine mauriziano di Torino;

-dall'ospedale Galliera di Genova;

-dalle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie.

2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:

a) per la parte pubblica:

-dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;

b) per la parte sindacale:

-dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;

-dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 8 - Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera F), comprende il personale dipendente:

-dagli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni;

-dall'Istituto superiore di sanità (ISS);

-dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

-dall'Istituto italiano di medicina sociale;

-dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

-dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;

-dalle stazioni sperimentali per l'industria;

-dal Centro ricerche esperienze studi applicazioni militari (C.R.E.S.A.M.);

-dall'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della marina militare "Giancarlo Vallauri" (Marinate-leradar);

-dall'Area di ricerca di Trieste.

2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:

a) per la parte pubblica:

-dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;

b) per la parte sindacale:

-dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;

-dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 9 - Comparto del personale della scuola

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera G), comprende:

-il personale direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato;

-il personale direttivo, docente, educativo e non docente dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, delle accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza, ivi incluso quello appartenente alla carriera direttiva amministrativa;

-il personale direttivo, docente, educativo e non docente di ogni altro tipo di scuola statale, esclusa l'Università.

2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:

a) per la parte pubblica:

-dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;

b) per la parte sindacale:

-dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;

-dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 10 - Comparto del personale delle università

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera H), comprende - ad eccezione dei professori e ricercatori - il personale dipendente:

-dalle università e dalle istituzioni universitarie;

-dagli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano;

-dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Roma;

-dalle opere universitarie delle regioni a statuto speciale, fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime.

2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:

a) per la parte pubblica:

-dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;

b) per la parte sindacale:

-dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;

-dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 11 - Autonome separate aree di contrattazione per il personale con qualifica di dirigente

1. Per il personale con qualifica di dirigente, non compreso nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i contratti collettivi nazionali sono definiti in autonome separate aree di contrattazione collettiva, ciascuna delle quali si riferisce al predetto personale dirigente dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva individuati negli articoli precedenti.

2. Per ciascuna distinta autonoma separata area di contrattazione collettiva, come definita nel comma 1, i contratti collettivi nazionali riguardanti il personale con qualifica di dirigente di cui al medesimo comma 1 sono stipulati:

a) per la parte pubblica:

-dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;

b) per la parte sindacale:

-dalle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito della relativa autonoma separata area di contrattazione collettiva, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali;

-dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 12 - Apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale

1. Per il personale della dirigenza medica e veterinaria dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto di contrattazione collettiva individuato nell'art. 7, i contratti collettivi nazionali sono definiti in una apposita area di contrattazione collettiva.

2. I contratti collettivi nazionali riguardanti il personale della dirigenza medica e veterinaria di cui al comma 1 sono stipulati:

a) per la parte pubblica:

-dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;

b) per la parte sindacale:

-dalle organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 13 - Norme finali

1. La determinazione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, di cui al presente regolamento, non esclude la possibilità che in sede contrattuale siano adottate apposite disposizioni riguardanti settori specifici, al fine di tener conto delle differenze funzionali interne al singolo comparto (quali, in particolare, quelle degli organi di coordinamento e di indirizzo, quelle dell'istruzione, quelle degli enti autonomi e del personale regionale).

2. Allo scopo di adeguare le previsioni del presente regolamento alle esigenze che emergeranno nella contrattazione collettiva, oltre che alle successive modificazioni normative, la definizione dei comparti è sottoposta a verifica ed a completamento. In particolare, saranno in oggetto di revisione:

a) il comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, in ragione dell'eventuale ridimensionamento del comparto stesso;

b) la collocazione dei segretari comunali e provinciali, fermo, restando il riconoscimento della loro specifica posizione funzionale, in seguito al riordinamento previsto dell'art. 52, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) il comparto delle regioni e delle autonomie locali, dopo la conclusione del primo contratto collettivo nazionale per quanto attiene al personale dipendente dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti regionali, in armonia con i princìpi della sentenza della Corte costituzionale del 30 luglio 1993, n. 359 e dopo le modificazioni apportate alle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470, e 23 dicembre 1993, n. 546;

d) il comparto scuola e la collocazione del relativo personale, ivi compresi gli ispettori tecnici, ad avvenuta riforma delle istituzioni scolastiche.

3. Per il personale dipendente, rientrante nell'ambito di applicazione di ciascun comparto di contrattazione collettiva, si intendono le persone che, pur inquadrate nei ruoli organici di altre amministrazioni pubbliche comprese in diverso comparto, prestino stabilmente, funzionalmente ed esclusivamente la loro attività lavorativa in amministrazioni pubbliche comprese in altro comparto - ivi incluso quello assegnato con carattere di continuità -, fatta eccezione per le posizioni di comando o di fuori ruolo.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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