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Decreto Ministeriale 28 luglio 2004, n. 146 - Approvazione Nuovo Modello di Valutazione Sistema Universitario

VISTO l’art.2 della legge n.370/99;

VISTA la ministeriale prot.n.1313 del 13.9.2002, con cui è stato richiesto al Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario - CNVSU - di definire un nuovo modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario - FFO - delle università statali, (ai fini del presente decreto, da ora in poi denominato: nuovo modello);

VISTO il DOC 1 / 04 predisposto dal CNVSU succitato concernente le proposte per la costruzione del nuovo modello;

VISTO il parere formulato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane - CRUI – in data 1.6.2004, nonché quello del Consiglio Universitario Nazionale, espresso nell’adunanza del 25.3.2004;

RITENUTO di accogliere, in parte, le modifiche proposte dalla CRUI al nuovo modello;

RITENUTO pertanto di dover valutare nella quota relativa ai risultati dei processi formativi, anche il numero dei laureati “pesato” in funzione del tempo necessario ad ottenere il titolo;

RITENUTO inoltre, in prima applicazione del modello, di tener conto, nella parte per il coefficiente KA, relativo alla domanda degli iscritti, del rapporto tra corsi di studio in possesso dei requisiti minimi e corsi complessivamente attivati, attribuendo inoltre un peso maggiorato ai corsi che risultino monitorati in termini di qualità del processo;

RITENUTO ancora, di accettare i correttivi proposti dalla CRUI anche in merito alla quota destinata per la valutazione dell’attività di ricerca scientifica;

CONSIDERATA altresì la necessità, in attesa di poter utilizzare, per i dati relativi agli studenti, quelli dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei laureati, di avvalersi, per l’anno 2004, dei dati della rilevazione statistica del 2003 e relativi all’a.a.2002/2003, con le semplificazioni che si renderanno necessarie;

DECRETA:

Art.1

Viene approvato il modello di cui in premessa, con le integrazioni e precisazioni, di cui all’allegata scheda tecnica, apportate in accoglimento delle proposte della Crui.

Art.2

Il nuovo modello viene adottato in via sperimentale per la durata di un triennio a decorrere dal corrente esercizio 2004.

Art.3

Apposite quote progressive, a valere sul fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO), da destinare agli esiti della valutazione di cui al nuovo modello, verranno annualmente individuate dal decreto concernente la definizione dei criteri di ripartizione del FFO, relativamente agli esercizi finanziari di competenza .

Art.4

Il modello in argomento e la scheda tecnica allegata, costituiscono parte integrante del presente decreto.

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