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Decreto Ministeriale 24 maggio 2005, n. 139/2005 - Decreto criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Università per l'anno 2005

VISTO il D.M. n. 116 del 23.4.2004 relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario e per gli interventi di riequilibrio per l'anno 2004;

VISTO l’art. 5 della legge 24.12.1993, n. 537;

VISTO lo stanziamento disponibile sul Cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2005;

VISTO il modello per la ripartizione teorica del Fondo di finanziamento ordinario alle Università (FFO), applicabile anche per gli interventi di riequilibrio del sistema universitario, predisposto dal Comitato per la valutazione del sistema universitario (Doc 1/04);

VISTO il relativo parere approvato in data 27.5.2004 dall’Assemblea Generale della CRUI;

SENTITI il Consiglio Universitario Nazionale, la Conferenza Permanente dei Rettori ed il Consiglio Nazionale Studenti Universitari;

RITENUTA la necessità di determinare per il corrente esercizio finanziario i criteri di ripartizione alle Università statali del predetto Fondo;

D E C R E T A

Per il corrente esercizio finanziario le assegnazioni per il funzionamento ordinario (FFO) alle Università, Politecnici ed Istituti Universitari sono attribuite secondo i seguenti criteri:

Art. 1 – Interventi a copertura di obbligazioni precedentemente assunte

Ferma restando l’assegnazione alle predette Istituzioni Universitarie della quota consolidata del FFO al 31.12.2004, saranno disposti interventi finanziari per la copertura delle seguenti obbligazioni derivanti da provvedimenti ministeriali assunti nei precedenti esercizi, in particolare per quanto concerne:

-14.332.993,00 € per il complemento degli oneri a regime degli interventi di mobilità dei docenti disposti dalle Università dal 2.11.2003 al 31.12.2004 in applicazione di quanto previsto dall’art. 4 del D.M. n. 116 del 23.4.2004;

-12.000.000,00 € per il sostegno alla gestione e al potenziamento della rete scientifica di telecomunicazione a banda larga GARR a favore del sistema delle università statali;

-15.000.000,00 €, comprensivi di 5.000.000,00 € a saldo dell’intervento già disposto nel 2004, a titolo di cofinanziamento dei maggiori oneri connessi con l’adeguamento degli importi contrattuali per gli assegni di ricerca (D.M. n. 45 del 26.2.2004), per sostenere le iniziative rivolte ai giovani da impegnare in attività di ricerca scientifica;

-10.000.000,00 € , a titolo di una tantum, delle somme dovute agli ex lettori di madre lingua straniera, ora collaboratori linguistici presso talune Università, di cui all’art. 1 del D.L. 14.1.2004 n. 2 convertito con legge del 5.3.04 n. 63;

-10.000.000,00 € per interventi di sostegno agli studenti portatori di handicap di cui alla legge n. 17/99, già pari a 5.100.000,00 € per i decorsi esercizi.

Art. 2 – Interventi a copertura dei maggiori oneri nel 2005 per il trattamento economico dei ricercatori non confermati

Al fine di compensare i maggiori oneri derivanti dall’applicazione di quanto previsto, in materia di trattamento economico dei ricercatori non confermati, dall’art. 1, comma 2, del D.L. n.7/05 convertito, con modificazioni, nella legge n.43/05, viene destinata la somma di 13.400.000,00 €.

Art. 3 – Interventi per la valutazione ed il riequilibrio delle Università statali

In applicazione del modello di finanziamento teorico di cui alle premesse, è destinata la somma complessiva di 312 milioni di euro, che saranno assegnati per le seguenti tipologie d’interventi:

a)150.000.000,00 € vengono destinati a tutte le istituzioni universitarie (ad esclusione della Scuola Normale Superiore di Pisa, della Scuola di perfezionamento “Sant’Anna” di Pisa, della Scuola Superore di Studi Avanzati di Trieste, nonché delle Università per stranieri di Perugia e Siena, in quanto non parametrabili sulla base del modello stesso) e ripartiti in proporzione al rispettivo peso sul sistema, calcolato con il modello stesso, utilizzando i dati disponibili più recenti;

b)127.000.000,00 € vengono destinati per l’accelerazione del riequilibrio e ripartiti soltanto tra le Università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del FFO consolidato del 2004 e di quello derivante dall’applicazione del modello, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5%;

c)35.000.000,00 € vengono destinati per le azioni di incentivazione di seguito indicate:

-25.000.000,00 € verranno prioritariamente utilizzati per assicurare a tutti gli Atenei, dopo la ripartizione dell’intervento di cui all’art. 3, lettera a), un incremento minimo pari al 2% del FFO consolidato 2004 e per la restante disponibilità verranno disposte assegnazioni fra tutti gli Atenei in proporzione alla distanza, accertata per il 2004, del limite del 90% nel rapporto tra spese per assegni fissi al personale di ruolo e FFO consolidato

-5.000.000,00 € per incentivare, a titolo di cofinanziamento e per la quota relativa al corrente esercizio, la mobilità del personale docente e ricercatore tra le istituzioni universitarie e per assunzioni di idonei in valutazioni comparative per professori di I^ e II^ fascia, precedentemente estranei ai ruoli del personale universitario. Gli interventi di cofinanziamento, che avranno effetto dalla data di effettiva entrata in servizio del personale interessato, sono commisurati nella misura unitaria annua, da consolidarsi interamente nel FFO dei successivi esercizi, pari a:

•51.646,00 € per i professori ordinari

•38.734,00 € per i professori associati confermati

•25.823,00 € per i ricercatori confermati

Gli interventi sono riservati a favore di quelle istituzioni che, nel periodo 1.1.2005 - 1.11.2005, abbiano assunto in servizio il predetto personale nel rispetto delle seguenti condizioni:

-chiamate di professori (I^ e II^ fascia) idonei in valutazioni comparative, che non abbiano prestato servizio, negli ultimi 7 anni, nei ruoli del personale docente e non docente dell’istituzione chiamante e che non provengano dai ruoli di università della stessa regione. Sono escluse dal presente intervento le chiamate del primo idoneo su concorsi banditi dall’Ateneo stesso.

-trasferimenti di professori ordinari, di professori associati confermati e di ricercatori confermati che non abbiano prestato servizio di ruolo, negli ultimi 7 anni, nella sede chiamante e che non provengano dai ruoli di università della stessa regione.

L’incentivo potrà essere disposto soltanto nei casi in cui le chiamate di idonei ed i trasferimenti vengano disposti da facoltà nelle quali il rapporto tra studenti iscritti (da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso di studi) e docenti di ruolo, sia superiore a valori nazionali di riferimento di tale rapporto nelle facoltà dello stesso gruppo.

Il limite di cui sopra non si applica per le assunzioni di idonei in valutazioni comparative, precedentemente estranei ai ruoli del personale universitario. Per tali assunzioni gli incentivi annui a regime saranno pari a:

•64.421,00 € per i professori di I^ fascia

•48.742,00 € per i professori di II^ fascia

Nei casi di cessazione nell’arco di tre anni dalla data della assunzione in servizio, per ulteriore trasferimento o altra causa, dei soggetti che hanno dato luogo agli incentivi di cui sopra , si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata.

-5.000.000,00 € sono destinati per incentivare gli interventi di cooperazione interuniversitaria strutturata preordinati a sostenere la presenza, nelle università italiane, di studenti, laureati e dottorandi provenienti da paesi extra europei in linea con le politiche ministeriali di cooperazione internazionale.

Art. 4 - Utilizzazione di studiosi ed esperti stranieri o italiani residenti all’estero

15.000.000,00 € sono destinati alla copertura, in regime di cofinanziamento, di contratti con studiosi ed esperti stranieri o italiani stabilmente impegnati all’estero da almeno un triennio in attività didattica e scientifica. La selezione dei progetti e delle proposte delle Università statali verrà operata secondo i criteri indicati nel D.M. n. 18 del 1.2.2005.

Art. 5 - Interventi per le istituzioni universitarie ad ordinamento speciale

In considerazione della peculiarità delle Scuole Superiori ad ordinamento speciale di cui all’art. 3, lettera a), che non consentono la loro parametrazione con le altre istituzioni universitarie, viene destinato l’importo di 6.000.000,00 € per interventi di sostegno e di adeguamento delle risorse per il funzionamento.

Art. 6 – Iniziative per sostenere le azioni per il miglioramento della qualità dell’offerta formativa

Per interventi di sostegno delle attività didattiche e organizzative degli Atenei nell’ambito del progetto CampusOne viene destinata la somma di 7.200.000,00 € da erogare alle università coinvolte secondo le modalità indicate dalla Conferenza dei Rettori (CRUI).

Art. 7 - Ulteriori interventi

La somma di 43,2 milioni di euro, è riservata per i seguenti interventi:

•interventi per gli Atenei di nuova istituzione;

•interventi per le Facoltà di Medicina e Chirurgia di nuova istituzione;

•interventi per l’adeguamento del FFO delle Università per Stranieri;

•interventi per motivate e straordinarie esigenze;

•interventi di funzionamento per l’Istituto Papirologico G.Vitelli dell’Università (art.23 D.Lgs n.127/03);

•interventi per il parziale rimborso delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria;

•interventi per il cofinanziamento dei costi connessi con la prova attitudinale per Odontoiatri di cui al D.Lgs. N.386/98.

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