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Decreto Ministeriale 9 novembre 1982 - Approvazione degli schemi tipo di convenzione tra regione e universitą e tra universitą e unitą sanitaria locale.

(G.U. n. 347, 18 dicembre 1982, Supplemento ordinario)

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

e

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 39, secondo comma, della legge stessa, che prevede la stipula di convenzioni tra regioni e universitą al fine di realizzare un idoneo coordinamento delle rispettive funzioni istituzionali e disciplinare i relativi rapporti in ordine alle attivitą del Servizio sanitario nazionale e regionale;

Visto il comma ottavo dello stesso art. 39 che, per l'attuazione delle anzidette convenzioni tra regione e universitą in relazione alla utilizzazione delle strutture assistenziali delle unitą sanitarie locali da parte della facoltą di medicina per esigenze di ricerca e di insegnamento, prevede la stipula di specifiche convenzioni tra universitą e unitą sanitarie locali;

Ritenuta la necessitą di approvare, ai sensi dell'ultimo comma del pił volte citato art. 39, gli schemi-tipo di convenzione di cui ai commi secondo e ottavo dello stesso articolo, affinchč la disciplina dei rapporti nascenti dalle nuove convenzioni, che dovranno essere stipulate tra regione e universitą e tra universitą e unitą sanitaria locale, risultino da norme uniformi sostitutive di quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129;

Sentite le regioni;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Sentito il Consiglio universitario nazionale;

Decretano:

Art. 1

Sono approvati gli schemi allegati concernenti rispettivamente:

a) lo schema tipo di convenzione da stipulare tra regione e universitą ai sensi del secondo, terzo, quarto e sesto comma del citato art. 39;

b) lo schema tipo di convenzione attuativa da stipulare tra universitą e unitą sanitaria locale ai sensi dell'ottavo comma dello stesso art. 39.

Entro e non oltre sei mesi dalla data del presente decreto le regioni e le universitą provvederanno a stipulare nuove convenzioni conformi allo schema tipo allegato.

Art. 2

In caso di mancato accordo tra regione e universitą in ordine alla stipula della convenzione o in ordine alla istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi per sopravvenute esigenze didattiche e di ricerca che comportino nuovi oneri connessi alla assistenza a carico della regione, si applica la procedura di cui all'art. 50 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sentiti il Consiglio sanitario nazionale ed il Consiglio universitario nazionale.

Schemi

(Schemi omessi)

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