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D.Lgs. 31-03-1998, n. 80 Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e87 della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 1998;

Acquisito il parere della commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Udita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Tenuto conto delle osservazioni delle organizzazioni sindacali, sentite ai sensi dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 marzo 1998; [1]

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Note:

1 Capoverso inserito da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 22 maggio 1998, n. 117.

Art. 1. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 4. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 7. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 8. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 9. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 10. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 11. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 12. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 13. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 14. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 15. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 16. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 17. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 18. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 19. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 20. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 21. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 22. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 23. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 24. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 25. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 26. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 27. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 28. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 29. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 30. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 31. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 32. [1]

Note:

1 Articolo abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 33. [1]

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 [2].

2. Tali controversie sono, in particolare, quelle:

a) concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di trasformazione urbana;

b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi;

c) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi;

d) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale;

e) riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità. [3]

3. All'articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppresse le parole: “o di servizi”.

Note:

1 Articolo sostituito dall'art. 7, comma c. 1, lett. a), L. 21 luglio 2000, n. 205.

2 La Corte Costituzionale, con sentenza 6 luglio 2004, n. 204, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma c. nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli» anziché «le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché».

3 La Corte Costituzionale, con sentenza 6 luglio 2004, n. 204, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma c. .

Art. 34. [1]

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia. [2]

2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio. [3]

3. Nulla è innovato in ordine:

a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;

b) b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.

Note:

1 Articolo sostituito dall'art. 7, comma c. 1, lett. b), L. 21 luglio 2000, n. 205.

2 La Corte Costituzionale, con sentenza 6 luglio 2004, n. 204, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma c. nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti» anziché «gli atti e i provvedimenti» delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia; successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 28 luglio 2004, n. 281 , ha dichiarato l'illegittimità del presente comma c. , nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno.

3 La Corte Costituzionale, con sentenza 28 luglio 2004, n. 281, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma c. , nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno.

Art. 35. [1]

1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, con il ricorso previsto dall'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, può essere chiesta la determinazione della somma dovuta.

3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, può disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonchè della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento. L'assunzione dei mezzi di prova e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sono disciplinati, ove occorra, nel regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, tenendo conto della specificità del processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio.

4. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente: Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali.

5. Sono abrogati l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi

Note:

1 Articolo sostituito dall'art. 7, comma c. 1, lett. c), L. 21 luglio 2000, n. 205.

Art. 36.

1. La rubrica e il primo comma dell'articolo 410 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o la dipendenza alla quale il lavoratore è addetto o era addetto al momento dell'estinzione del rapporto.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.".

Art. 37.

1. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 410-bis (Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione). - Il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste dai contratti e accordi collettivi, deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'articolo 412-bis.".

Art. 38.

1. L'articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 412 (Verbale di mancata conciliazione). - Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo; in esso le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 411.

L'Ufficio provinciale del lavoro rilascia alla parte copia del verbale entro cinque giorni dalla richiesta.

Le disposizioni del primo comma si applicano anche al tentativo di conciliazione in sede sindacale.

Delle risultanze del verbale di cui al primo comma il giudice tiene conto in sede di decisione sulle spese del successivo giudizio.".

Art. 39.

1. Dopo l'articolo 412 del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:

"Art. 412-bis (Procedibilità della domanda). - L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 e può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.

Il giudice, ove rilevi la improcedibilità della domanda, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per proporre la richiesta del tentativo di conciliazione.

Trascorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 410-bis, il processo può essere riassunto entro i successivi centottanta giorni.

Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo I del libro IV.

Art.412-ter (Arbitrato previsto dai contratti collettivi). - Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il termine previsto nel primo comma dell'articolo 410-bis, le parti possono concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia, anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, se i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro prevedono tale facoltà e stabiliscono:

a) le modalità della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro il quale l'altra parte può aderirvi;

b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei componenti;

c) le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria;

d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate;

e) i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri.

I contratti e accordi collettivi possono, altresì, prevedere l'istituzione di collegi o camere arbitrali stabili, composti e distribuiti sul territorio secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione nazionale.

Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile.

Salva diversa previsione della contrattazione collettiva, per la liquidazione delle spese della procedura arbitrale si applicano altresì gli articoli 91, primo comma, e 92 del codice di procedura civile.

Art. 412-quater (Impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale). - Il lodo arbitrale è impugnabile per violazione di disposizioni inderogabili di legge e per difetto assoluto di motivazione, con ricorso depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo da parte degli arbitri davanti alla Corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato, in funzione di giudice del lavoro.

Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, il lodo è depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di una associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertandone l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.

La Corte d'appello decide con sentenza provvisoriamente esecutiva ricorribile in cassazione.".

Art. 40.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 413 del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:

"Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.

Nelle controversie nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.".

Art. 41.

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 415 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, il ricorso è notificato direttamente presso l'amministrazione destinataria ai sensi dell'articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio.".

Art. 42.

1. Dopo l'articolo 417 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni). - Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi di propri funzionari muniti di mandato generale o speciale per ciascun giudizio.

Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione di cui al comma precedente si applica salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonché al Dipartimento della funzione pubblica, anche per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente.

Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare le strutture dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo comma.".

Art. 43. [1]

Note:

1 Articolo modificato dall'art. 22, comma c. 1, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 e, successivamente, abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 44. [1]

Note:

1 Articolo modificato dall'art. 22, comma c. 4, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 e, successivamente, abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 45.

1. [1]

2. [1]

3. [1]

4. [1]

5. [1]

6. [1]

7. [1]

8. [2] .

9. [1]

10. [1]

11. [1]

12. [1]

13. [1]

14. [1]

15. [1]

16. [1]

17. [1]

18. Le controversie di cui agli articoli 33 e 34 del presente decreto sono devolute al giudice amministrativo a partire dal 1° luglio 1998. Resta ferma la giurisdizione prevista dalle norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998.

19. [1]

20. [1]

21. [1]

22. [1]

23. [3] .

24. [4] .

25. [4] .

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Note:

1 Comma abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

2 Comma modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 18 aprile 1998, n. 90, dall'art. 22, comma c. 5, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 e, successivamente, abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

3 Comma aggiunto dall'art. 22, comma c. 6, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, modificato dall'art. 89, L. 21 novembre 2000, n. 342, successivamente, dall'art. 51 comma c. 13, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001, da ultimo, abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

4 Comma aggiunto dall'art. 22, comma c. 6, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 e, successivamente, abrogato dall'art. 72, comma c. 1, lett. bb), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

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